La Corte costituzionale con la sentenza numero 122/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge della Regione Puglia numero 28 del 2024, con la quale si era data totale e immediata vigenza ed esecuzione alle disposizioni dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui livelli essenziali di assistenza (LEA) del 2017, e alle relative tariffe, stabilite dal decreto interministeriale del 23 giugno 2023. Il Governo ha denunciato il contrasto dell'impugnato articolo 26 con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia in quanto avrebbe violato il procedimento di formazione dei LEA stabilito dalla legislazione statale, sia perché (e di conseguenza) avrebbe introdotto livelli essenziali di assistenza ulteriori a quelli erogati dal Servizio sanitario nazionale, incorrendo così nella violazione del divieto – gravante sulla Regione Puglia, sottoposta alla disciplina del programma operativo per la prosecuzione del piano di rientro – di effettuare spese sanitarie non obbligatorie. Risulterebbe altresì violato anche il principio di congruità di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Ricostruito il complesso e lungo percorso di approvazione delle tariffe, definitivamente stabilite con il decreto interministeriale del 25 novembre 2024, la Corte ha accolto la questione promossa in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, poiché ha ritenuto sussistente la denunciata violazione del procedimento di formazione del decreto tariffe, prescritto dall'articolo 64 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui LEA, che rinvia, dandovi attuazione con riguardo all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, a quanto prescritto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo numero 502 del 1992. Quest'ultima disposizione – che rientra tra i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica – delinea, infatti, il sistema della remunerazione "a tariffa", che è volto ad assicurare un equilibrato bilanciamento tra la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'esigenza di contenimento della spesa. E, proprio al fine di individuare tale punto di equilibrio, demanda la definizione delle relative tariffe a un complesso procedimento, teso a contemperare i vari interessi coinvolti. Nell'anticipare l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto tariffe del 23 giugno 2023, derogando ai provvedimenti statali che ne avevano rinviato l'entrata in vigore, la legge della Regione Puglia ha violato tale procedimento, così ponendosi in contrasto con il richiamato articolo 8-sexies. La Corte ha chiarito, infatti, che, se una disciplina, tanto più quando si configura come principio fondamentale della materia, impone uno specifico procedimento per l'adozione di un atto, anche gli interventi volti a incidere sul suo regime di efficacia o di applicabilità devono rispettare tale modello ed essere espressione del medesimo potere esercitato per adottare l'atto sul quale si incide. Le ulteriori censure sono state assorbite. La Corte ha tuttavia precisato che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, lo Stato, per parte sua, deve adoperarsi a dare pronta attuazione alle disposizioni inerenti ai LEA, e a procedere puntualmente al loro periodico aggiornamento, come del resto stabilito dalla legge, posto che la obsolescenza delle prestazioni rientranti nei LEA incide negativamente sul diritto alla salute, che deve essere tutelato in maniera adeguata alle conoscenze scientifiche e tecnologiche e in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale.
È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Puglia che ha anticipato sul proprio territorio l'efficacia del decreto tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica
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