- La norma
- I vincoli regolamentari
- Il dies a quo nel caso di divieto di cambio di destinazione
- L'interruzione del termine
- La titolarità del diritto risarcitorio
La norma
L'amministratore condominiale ha, in generale, ai sensi dell'art. 1130, n. 4, cod. civ., poteri meramente conservativi del diritto sulle parti comuni oggetto della violazione denunziata; poteri limitati, per loro natura, alle domande intese a conseguire il ripristino delle stesse nel loro normale, preesistente stato e giammai estesi, in modo automatico, a eventuali richieste di risarcimento dei danni (come quelli causati dalla svalutazione dell'immobile considerato nella sua unità).I vincoli regolamentari
I vincoli regolamentari che si risolvono in vere e proprie limitazioni all'esercizio dei diritti individuali sulla proprietà esclusiva o sulle parti comuni, integrano vere e proprie servitù prediali reciproche a favore e contro ciascuna unità immobiliare di proprietà individuale – piuttosto che oneri reali – consistenti, di norma, in prestazioni periodiche di dare, dovute in necessaria connessione con la titolarità di un bene e "garantite" soltanto e direttamente da quest'ultimo.
Il dies a quo nel caso di divieto di cambio di destinazione
L'interruzione del termine
La titolarità del diritto risarcitorio
La legittimazione dell'amministratore non può, infatti, «estendersi alla proposizione, senza alcun mandato rappresentativo da parte dei singoli condòmini, delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente pecuniario, relative ai danni» dagli stessi subiti «nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva», non bastando il semplice «meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale», che vale, bensì, «ad attribuire, nei limiti di legge e di regolamento, la mera legittimazione processuale a norma dell'art. 77 cod. proc. civ.», ma pur sempre, evidentemente, sul presupposto di quella sostanziale, già aliunde acquisita in conformità a diritto: cfr. Cass. civ., 16 maggio 2014, n. 10855; Cass civ., 8 novembre 2010, n. 22856; Cass civ., 26 aprile 2005, n. 8570).




