Il codice etico quale documento complementare al modello organizzativo e strumento della responsabilità sociale di impresa

Le linee guida di Confindustria in materia di Codice Etico

La compliance aziendale ai sensi del d.lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato contempla, accanto all'adozione del Modello Organizzativo, anche la predisposizione da parte del management aziendale di un Codice Etico.

Si tratta di un principio cardine avallato dalla giurisprudenza, anche recentissima, della Corte di Cassazione che ha affermato: "Il Codice Etico costituisce il necessario completamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente, in quanto documento aziendale diretto ad individuare, in riferimento all'etica e ai valori che ispirano l'impresa, diritti, doveri e responsabilità di tutti coloro che partecipano alla realtà aziendale (personale dipendente ed eventualmente gli esterni che, con le società, intrattengano rapporti commerciali)" (ordinanza 01 agosto 2023 n. 23427).

In sintesi, il Codice Etico non si applica solo all'interno dell'Azienda ma deve essere implementato anche rispetto a tutti i soggetti esterni che con l'Ente collaborino a vario titolo.

Per una definizione di "Codice Etico" il principale riferimento è costituito dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01: si tratta di quel documento ufficiale adottato dell'Ente contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente medesimo nei confronti dei cc.dd. stakeholder e, cioè, dei "portatori d'interesse", quali dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.

Il Codice Etico, dunque, raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti, indipendentemente da quelli che sono gli obblighi e i divieti previsti a livello normativo o da quei comportamenti integranti fattispecie di reato. A presidio e tutela di questi principi etici deve essere predisposto un sistema sanzionatorio che preveda sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Le citate Linee Guida individuano un contenuto minimo che il Codice Etico deve includere, con un focus su alcuni principi irrinunciabili, necessari ai fini di costruire un sistema di prevenzione degli illeciti rilevanti per la responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato:

Legalità:

l'Ente deve ispirare la propria attività e la propria organizzazione al rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui esso opera.

Ogni dipendente deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti. Tale impegno dovrà estendersi anche ai consulenti, fornitori, clienti e, in generale, a chiunque intrattenga rapporti con l'Ente il quale non avvierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

Ad esempio, nei contratti di collaborazione dovranno essere previste clausole risolutive espresse che consentano l'immediata cessazione del rapporto contrattuale laddove si ravvisi la violazione, da parte del collaboratore / fornitore / partner commerciale, di principi contenuti nel Codice Etico aziendale.

I dipendenti e gli altri soggetti devono essere posti a conoscenza della normativa e dei comportamenti conseguentemente da tenere ed attuare, pertanto, è compito dell'Ente assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sul tema;

Trasparenza e tracciabilità:

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua, documentata.

Deve sempre essere possibile la verifica ex post del processo decisionale ed autorizzativo.

Per ogni operazione deve esistere un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;

Rapporti con la Pubblica Amministrazione:

E' vietato ogni atto corruttivo. Sono considerati atti corruttivi sia i pagamenti illeciti o le elargizioni di utilità fatti direttamente dall'Ente o da dipendenti, sia quelli eseguiti tramite persone che agiscono a vario titolo per conto dell'Ente.

Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della P.A. né a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

La maggior parte degli Enti pubblici ha adottato propri codici di autoregolamentazione che prevedono, per tutto il personale, il divieto di ricevere omaggi o di accettare regalie maggiori rispetto a un valore economico predefinito. L'impresa può esaminare il regolamento adottato dall'Ente pubblico con cui entra in contatto onde sensibilizzare i propri dipendenti / collaboratori al rispetto di eventuali regole più stringenti di cui la P.A. si sia dotata.

È vietato offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A.

Nei Paesi dov'è costume offrire doni a clienti o terzi, è possibile agire in tal senso quando i doni in questione siano comunque di natura appropriata e di valore modico, sempre nel rispetto della normativa. In ogni caso, ciò non deve essere interpretato come una ricerca di favori.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la P.A., il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto dell'Ente pubblico.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara d'appalto con la P.A. si dovrà operare nel rispetto della normativa e della corretta pratica commerciale.

Se l'Ente si avvale di un consulente o, comunque, di un soggetto terzo per la rappresentanza nei rapporti verso la P.A., l'Ente dovrà garantire che per il rappresentante valgano le medesime direttive in essere per i propri dipendenti.

Inoltre, l'Ente non dovrà farsi rappresentare nei rapporti con la P.A. da un consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti d'interesse.

Specificamente, nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la P.A. è vietato:

  • esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della P.A. a titolo personale;
  • offrire o in alcun modo fornire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti o attraverso ad esempio il pagamento di spese viaggi;
  • sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Possono inoltre sussistere divieti legati ad assumere, alle dipendenze dell'ente, ex impiegati della P.A. o loro parenti che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa o al rapporto. Il riferimento è alla pratica del c.d. pantouflage o delle "porte girevoli" in virtù della quale pubblici dipendenti che negli ultimi anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni, vengono poi assunti dagli stessi soggetti privati destinatari dei provvedimenti.

Qualsiasi violazione effettiva o potenziale commessa da soggetti interni all'Ente o da terzi deve essere segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti. Non solo, la disciplina del c.d. Whistleblowing (introdotta dalla Legge 179/17 e oggi oggetto di revisione con il d.lgs. 24/23) impone obblighi di segnalazione di condotte illecite o di violazioni del Modello Organizzativo adottato dall'Ente, di cui un soggetto sia venuto a conoscenza in virtù delle funzioni svolte;

Sicurezza sul lavoro:

I principi in materia possono trarsi dall'art. 15 d.lgs. 81/08 "Misure generali di tutela" e possono così riassumersi:

  • eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico raggiunto;
  • valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
  • ridurre i rischi alla fonte;
  • rispettare i principi ergonomici e di salubrità sui luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  • sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che è meno pericoloso, in base alle acquisizioni tecnico-scientifiche raggiunte;
  • programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi, nonché attraverso la consultazione con le figure rappresentative dei lavoratori (es. RLS);
  • dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, garantendo la formazione e l'informazione dei lavoratori, in generale, e delle figure preposte alla sicurezza, nello specifico;
  • approntare ed investire le risorse necessarie a garantire l'attuabilità dei principi di cui sopra;

Tutela dell'ambiente:

In relazione alle attività a possibile impatto ambientale, i vertici aziendali devono manifestare espressamente il proprio impegno al rispetto della legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o, quantomeno, ridurre al minimo tale impatto.

Anche la condivisione di questi valori deve essere estesa ai soggetti estranei alla compagine aziendale che siano legati all'impresa a vario titolo in virtù di rapporti negoziali. All'uopo andranno inserite clausole contrattuali specifiche che, come già visto in relazione ad altri principi, prevedano, ad esempio, la risoluzione espressa del contratto in caso di violazione, da parte del collaboratore / fornitore / partner commerciale, di tali principi.

In particolare, l'Ente deve proporsi di:

  • adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività d'impresa sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
  • privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
  • programmare il costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale, anche avvalendosi di consulenti esperti in materia e stanziando le risorse necessarie;
  • promuovere la sensibilizzazione di tutti i soggetti interni ed esterni all'Ente e la relativa formazione in materia ambientale.

Il valore etico della tutela dell'ambiente e la prospettiva della sostenibilità

Tra i principi etici enunciati sinora, il valore relativo alla tutela dell'ambiente è quello che maggiormente si presta a riconnettersi al tema della sostenibilità. Il richiamo è in primis al concetto di sostenibilità ecologica, pur essendo più ampio il relativo ambito di applicazione.

L'idea di sostenibilità, in senso ampio, presuppone l'esistenza di un'entità da sostenere costituita dal benessere di tutti i viventi che esistono in un rapporto di continuità (PALMA SGRECCIA, Etica, tessuti, abbigliamento, Atti del convegno "Bioetica e sviluppo sostenibile", Urbino 28.08.2023 - 03.09.2023).

Il concetto di sostenibilità è relativamente recente: nel Rapporto della Commissione Brundtland (Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo), intitolato Our Common Future, del 1987 è fornita la nozione di sviluppo sostenibile, definito come "lo sviluppo che soddisfa i bisogni della presente generazione senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri".

La sostenibilità è, per così dire, tripartita: sostenibilità economica, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale. Occorre generare reddito, benessere e giustizia, sapendo mantenere e far rigenerare le risorse naturali.

La sostenibilità ambientale, poi, rientra specificamente tra gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 che rappresenta un impegno universale e rivendica la necessità della partecipazione di tutti al cambiamento in una visione integrata dei problemi e delle azioni da realizzare per conseguire lo sviluppo sostenibile.

Lo sguardo al futuro implica scelte nel presente, scelte in cui i fattori ambientali, economici e sociali devono essere integrati.

Si tratta di una nuova sfida per la Responsabilità Sociale d'Impresa.

Il compito del teorico dell'etica della sostenibilità è quello di chiarire i punti di contatto tra: 1) il vantaggio competitivo; 2) il benessere sociale; 3) il benessere ambientale.

Un possibile bilanciamento di questi tre aspetti si fonda sula concezione che, per essere sostenibile, l'impresa investa sulla conoscenza, scelga, cioè, di essere un soggetto non solo economico ma anche culturale: è, infatti, sul valore della conoscenza che si può costruire una strategia vantaggiosa per tutti, approdando ad un "patto per la sostenibilità".

In questa prospettiva, il contenuto minimo che il Codice Etico deve includere si snoda intorno ai seguenti principi - cardine:

1. Considerare insieme ai risultati economici quelli sociali ed ambientali;

2. Sviluppare nuovi prodotti ad alta valenza ecologica;

3. Transitare a fonti energetiche pulite e rinnovabili;

4. Favorire la comunicazione chiara e limpida verso tutti;

5. Mantenere forte il legame tra l'impresa e il territorio;

6. Incentivare il consumo critico e informato;

7. Promuovere un business costruito sull'economia circolare;

8. Sostenere politiche di armonizzazione famiglia-lavoro;

9. Ascoltare gli interlocutori sociali;

10. Promuovere i diritti umani fondamentali.

A ben vedere, all'interno di tali principi sono agevolmente inquadrabili quei valori che le aziende sono chiamate a perseguire nella prospettiva della compliance 231, siccome declinata da Confindustria nelle citate Linee Guida.

Ad esempio, i primi tre principi elencati, sarebbe a dire il considerare non solo i risultati economici ma anche quelli ambientali (1), nonché il ricorrere a nuovi prodotti in base al grado di sviluppo tecnologico (2) ed a fonti energetiche pulite e rinnovabili (3), altro non sono che riflessi del principio di tutela e sostenibilità ambientale indicato nelle suddette Linee Guida. Così come il principio alla stregua del quale deve essere favorita la comunicazione chiara e limpida verso tutti (4) altro non è che il corollario di quelle trasparenza e tracciabilità che il Codice Etico aziendale deve prevedere.


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