I cittadini europei hanno facoltà e diritto di scegliere che venga applicata la legge dello Stato ove risiedono ma la regola non è esente da limiti e condizioni

Separazione e divorzio secondo la legge italiana

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Anche per i cittadini rumeni, residenti sul territorio dello Stato italiano, è possibile procedere alla separazione ed al divorzio secondo le leggi italiane.

Secondo il regolamento nr. 2201/2003 tutti i cittadini europei hanno facoltà e diritto di scegliere che alla propria separazione e divorzio venga applicata la legge dello Stato ove risiedono.

Limiti e condizioni

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Ovviamente, tale ultima regola non è esente da limiti e/o condizioni, infatti il predetto regolamento può trovare applicazione soltanto nei casi in cui i richiedenti risiedano nel territorio dello Stato interessato da almeno un anno, ovvero per esempio per potere adire l'autorità giudiziaria italiana sarà necessario che, anche solo uno dei due coniugi, risieda, regolarmente sul territorio dello Stato da almeno un anno prima della presentazione della domanda.

Il procedimento

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Nello specifico, il procedimento può essere introdotto anche solo da uno dei due coniugi, e non si richiede come condizione essenziale che entrambi risiedano nel medesimo Stato.

Potrebbe infatti capitare che soltanto uno dei due si sia trasferito, e quindi si trova in Italia mentre l'altro è rimasto in Romania o si trova in Stato diverso.

Pertanto, il cittadino residente regolarmente in Italia da più di un anno ben potrà instaurare un procedimento di separazione e successivamente di divorzio, secondo la legge italiana, ovvio è che poi andrà instaurato il contraddittorio tra le parti e di conseguenza l'altro coniuge andrà citato, in quanto il procedimento civile non potrà svolgersi regolarmente se non appunto dopo che si sia instaurato correttamente il contraddittorio.

Avv. Alessandra DI MARCO

alessandradimarco@virgilio.it

393-2974084


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