- Responsabilità conducente che soffre di crisi epilettiche
- La patologia non ha mai escluso la capacità di guidare
- Responsabile chi soffre di crisi epilettiche e guida
Responsabilità conducente che soffre di crisi epilettiche
[Torna su]
La Cassazione n. 28435/2022 (sotto allegata) chiarisce che la responsabilità penale per omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale non è esclusa se il soggetto che si pone alla guida soffre di crisi epilettiche e ha già avuto attichi mentre era alla guida, anche se più lievi. Trattasi di un caso evidente di colpa cosciente.
La vicenda processuale
Il conducente di un'automobile viene ritenuto responsabile in primo e secondo grado per il reato di omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme di circolazione. L'imputato alla guida di un'autovettura, consapevole delle crisi epilettiche che affliggevano, ha perso il controllo del mezzo, urtando prima dei mezzi posteggiati sulla pubblica via e poi due coniugi che passeggiavano su un marciapiede, cagionando la morte del marito.
La patologia non ha mai escluso la capacità di guidare
[Torna su]
Il difensore nel ricorrere in Cassazione contesta che lo stato epilettico possa essere argomento valido per ritenere l'imputato responsabile penalmente. Durante le visite periodiche a cui lo stesso è stato sottoposto proprio a causa della sua malattia e per la quale era seguito da un neurologo, nessuno dei componenti della Commissione medica ha mai ravvisato elementi che ne limitassero al capacità di guida.
Con il secondo contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, stante l'integrale risarcimento del danno successivo alla sentenza di primo grado a favore delle parti lese.
Il Procuratore però si oppone alla linea difensiva, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Responsabile chi soffre di crisi epilettiche e guida
[Torna su]
La Cassazione nel rigettare il ricorso, dopo avere ricordato i limiti del sindacato
di legittimità, fa presente che "la Corte territoriale ha adeguatamente risposto alla censura già proposta in sede di gravame di merito in punto di configurabilità dell'elemento soggettivo del reato (colpa), muovendo dal presupposto che l'art. 115 C.d.S., richiede che chi guida debba essere idoneo, per requisiti fisici e psichici, al momento in cui si pone alla guida. Nella specie, è stato accertato che tali requisiti difettavano nel (...), anche alla luce della Direttiva Europea n. 112/09 invocata dalla difesa, sulla base della quale il (...) ricadeva nella categoria più grave per il rilascio delle patenti di guida, secondo cui un soggetto può essere autorizzato alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza ulteriori crisi epilettiche."Nel caso di specie è emerso che il soggetto soffriva di crisi epilettiche da oltre dieci anni, che era sottoposto a cura farmacologica e che la malattia resisteva ai farmaci. Il neurologo ha afferrato che lo stesso soffriva di crisi plurime durante l'anno, delle quali alcune proprio mentre era alla guida, anche se leggere e tali da consentirgli di fermarsi.
Del tutto plausibile quindi che i giudici di merito abbiano "ritenuto che l'imputato avesse piena cognizione che la patologia da cui era affetto comportasse episodi di perdita di coscienza e che lo rendesse inidoneo alla guida, escludendo che l'evento verificatosi fosse del tutto straordinario e imprevedibile per l'agente; configurando così, legittimamente, una ipotesi di colpa cosciente, trattandosi di soggetto consapevole della sua malattia, per cui egli avrebbe dovuto prevedere in concreto la possibilità di cagionare l'evento, e ciononostante agì con l'erroneo convincimento di poterlo evitare."
La decisione è in linea con il principio più volte affermato e per il quale il malore improvviso, esclude la colpa solo se è imprevedibile la perdita di coscienza e la conseguente perdita di controllo della condotta. La colpa in sostanza non è invocabile quindi da chi sa di essere affetto da una patologia che provoca e gli ha già provocato perdite di coscienza.
Fondato invece il motivo relativo alle attenuanti generiche perché il risarcimento intervenuto tempestivamente rientra tra gli elementi che il giudice deve valutare per riconoscere le attenuanti.
Leggi anche Il labile confine tra dolo eventuale e colpa cosciente
Scarica pdf Cassazione n. 28435/2022• Foto: 123rf.com