Il reato di interferenze illecite nella vita privata altrui, contemplato dall'art. 615 bis c.p è attribuito al datore di lavoro nella forma tentata perché le telecamere nei bagni delle dipendenti non hanno procacciato le immagini

Reato di interferenze illecite nella vita privata

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Il reato di interferenze illecite nella vita privata altrui contemplato dall'art. 615 bis c.p. si configura nella forma tentata per il datore che posiziona le telecamere nei bagni delle dipendenti, ma che non si procaccia le relative immagini. Non si può infatti escludere totalmente la responsabilità del datore, solo per il fatto che il sistema di ripresa non è di qualità tale da consentire l'acquisizione e la registrazione delle immagini. Queste le importanti precisazioni della sentenza n. 17065/2022 della Cassazione (sotto allegata).

Interferenze illecite nella vita privata

Un datore di lavoro viene condannato in primo grado per il reato d'interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615 bis c.p. La Corte di Appello conferma la condanna, ma riduce la pena dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti in via equivalente all'aggravante di cui all'art 61 comma 1 contestata e riqualificato il reato nella forma tentata.

Prove contraddittorie

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Nel ricorrere in Cassazione i due difensori dell'imputato sollevano i seguenti motivi.

  • Nel primo evidenziano l'erronea conclusione della Corte sulla forma tentata dell'illecito di cui all'art. 615 bis c.p. Valutando in modo corretto le prove il giudice di seconde cure sarebbe giunto a ritenere la condotta dell'imputato non idonea a integrare il reato o comunque a non punire il soggetto e quindi assolverlo.
  • Con il secondo contestano la contraddittorietà con le prove istruttorie e l'illogicità della decisione assunta dal giudice di seconde cure.
  • Con il terzo infine contestano come la decisione sulla responsabilità dell'imputato sia fondata su prove contrastanti.

Interferenza tentata se le immagini non vengono procacciate

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La Cassazione, dopo l'esame dei diversi motivi sollevati dalla difesa, ritiene il ricorso inammissibile.

Dopo aver sottolineato la presenza di due sentenze di grado diverso che si integrano una con l'altra anche se il reato contestato è stato riqualificato nella forma del tentativo, la Corte rileva la manifesta infondatezza del primo motivo sollevato.

Per gli Ermellini la Corte di Appello "con argomentazione logica e congrua, ha sottolineato come l'installazione, nel bagno riservato alle dipendenti, di due apparecchiature funzionali, se non alla registrazione quantomeno alla captazione delle immagini, in uno con la loro dislocazione (nel porta carta igienica e di fronte al wc), se da un lato, stante l'assenza di riscontri in ordine all'effettivo procacciamento di immagini, escludono la configurabilità del reato consumato, tuttavia evidenziano l'univocità e idoneità degli atti a realizzare la condotta tipizzata dell'art. 615 bis c.p."

Per la Corte il solo uso di strumenti d'indiscrezione tecnologica integra il reato suddetto nella forma del tentativo perché il loro impiego è finalizzato a procurarsi le immagini e le notizie indicate dalla norma.

Nessun contrasto emerge inoltre tra decisione e prove. La Corte è giunta a qualificare la condotta dell'imputato come tentativo proprio grazie alle conclusioni del consulente di parte, che ha evidenziato la scarsa potenzialità, il non ottimale posizionamento delle telecamere, l'incompletezza del sistema di video ripresa e la presenza di arredi metallici che hanno schermato le immagini rendendole incomprensibili.

Proprio l'assenza del procacciamento delle immagini ha infatti inciso sul giudizio di minore gravità del reato nella sua forma tentata, senza escluderlo totalmente.

Leggi anche Il reato di interferenze illecite nella vita privata

Scarica pdf Cassazione n. 17065/2022

Foto: 123rf.com
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