Il cambio delle lire in euro è soggetto alla prescrizione decennale perché le norme che avevano fissato i termini di presentazione dell'istanza sono venute meno, a interrompere la prescrizione vale la richiesta scritta

Si possono ancora cambiare le lire in euro?

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A questa domanda risponde la Banca d'Italia da una delle sue pagine del sito ufficiale, con cui informa i cittadini della possibilità di poter cambiare le lire in euro determinate banconote "a condizione che il richiedente dimostri di aver presentato la richiesta di cambio tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012" purché detta richiesta sia stata presentata via pec, con email ordinaria o con richiesta cartacea scritta e sottoscritta (…) Una documentazione diversa da quelle sopra descritte dovrà essere valutata dalla Banca d'Italia caso per caso sotto il profilo dell'affidabilità."

Queste precisazioni sono importantissime per comprendere la decisione della Cassazione contenuta nella sentenza n. 3592/2022 (sotto allegata).

Cambio lire/euro: la banca rigetta la richiesta

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Un cittadino intraprende un'azione contro la Banca d'Italia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per far valere il suo diritto di cambio in euro di lire 110.300.00. Ricorda che a livello normativo l'articolo 3 della legge n. 97/1996 ha stabilito che il termine per poter esercitare il cambio delle lire in euro era quello del al 28 febbraio 2012, ossia a 10 anni di distanza dalla cessazione del valore legale delle lire. Il decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, però ha anticipato il termine per potere cambiare le lire in euro al 6 dicembre 2011, che coincide con la data di entrata in vigore della legge che lo ha introdotto.

Il ricorrente afferma di essersi recato presso la filiale della Banca d'Italia di Cagliari pochi giorni dopo l'entrata in vigore della legge che ha abbreviato il termine, per chiedere la conversione in euro delle sue lire, e di essersi visto apporre un rifiuto, considerato che il termine era scaduto.

Agisce quindi in giudizio per far valere il suo diritto, ma sia il Tribunale che la Corte di Appello rigettano la sua domanda. La Corte in particolare rigetta la domanda in quanto "la dichiarazione di incostituzionalità dell'abbreviazione del termine, ha fatto rivivere il termine precedente, e dunque ha ritenuto che fosse corretta la tesi della Banca d'Italia secondo cui occorreva allora dimostrare che entro quel termine (28 febbraio 2012), ossia quello originario e tornato in vigore dopo la pronuncia della Corte costituzionale."

Il ricorrente, nell'agire in Cassazione, solleva ben sei motivi di doglianza, ma due su tutti rivestono carattere assorbente. Il primo è quello con cui denuncia la violazione dell'articolo 3 della legge n. 97 del 1996 dopo la decisione n. 216/2015 della Corte Costituzionale "e censura la ratio della decisione impugnata quanto alla tesi della reviviscenza del vecchio termine a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del nuovo."

Il secondo invece è quello con cui invoca come atto interruttivo della prescrizione l'essere andato nella filiale della Banca d'Italia a fine dicembre 2011 per scambiare le sue lire con gli euro e di essere venuto a conoscenza il 6 dicembre "dell'entrata in vigore della legge - poi dichiarata incostituzionale - che ha privato di valore di scambio le lire con effetto immediato." Atto interruttivo che per il ricorrente non può essere rigettato per difetto di forma, solo perchè non ha rispettato le modalità richieste dal Ministero, ossia via pec o in altra forma scritta perché a suo dire la forma richiesta viola il principio di affidamento riconosciuto dalla pronuncia della Corte Costituzionale.

Cambio lire/euro: vale la prescrizione ordinaria

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Per la Cassazione, che rigetta il ricorso nel suo complesso, il primo motivo è infondato, ma non è corretta la conclusione a cui è giunta la Corte di Appello. Per gli Ermellini "per stabilire se la precedente disciplina del termine (il 28 febbraio 2012) sia divenuta nuovamente efficace, dopo la dichiarazione d'incostituzionalità della norma (L. 201 del 2011) che l'aveva modificata, portando il termine al 31.12.2011, serve stabilire se si sia trattato di una mera abrogazione o di una modifica dal contenuto sostitutivo."

Dopo l'attenta analisi della normativa interessata, gli Ermellini giungono alla conclusione secondo cui "Nella fattispecie, il limite temporale posto inizialmente al valore di scambio (28 febbraio 2012) è stato sostituito con un diverso limite temporale (6 dicembre 2011). Si è visto che entrambi questi limiti sono venuti meno: il secondo perché dichiarato incostituzionale; il primo perché abrogato dal secondo e non rimesso in vita dalla incostituzionalità di quest'ultimo. Con la conseguenza che il potere di scambiare la moneta, non più disciplinato dalle leggi in questione, è risultato essere un potere esercitabile senza termine, ma non perché la legge lo abbia reso tale, implicitamente o esplicitamente, bensì in forza del vuoto legislativo che si è creato. La mancanza di un termine, espressamente indicato da una norma, all'esercizio del potere, ossia del diritto a scambiare le lire in proprio possesso, non è dunque effetto di una volontà legislativa, o della conformazione stessa del diritto, ma è effetto di un vuoto di disciplina creatosi a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità della norma che aveva introdotto un termine abbreviato. Il che rende ragione della applicazione della disciplina generale (art. 2946 c.c.), che, per l'appunto, si applica quando la legge non abbia diversamente previsto: sappiamo che il vuoto legislativo che si è creato non è "una diversa previsione legislativa", ma, è per l'appunto, un vuoto, colmato dalla regola generale che, in tal caso, prevede la prescrizione decennale."

In relazione all'interruzione della prescrizione per la Cassazione invece il motivo non coglie la ratio della decisione della Corte di Appello, la quale non ha sottolineato la necessità della prova scritta ad probationem o ad substantiam della richiesta, ma ha ritenuto piuttosto che nel caso di specie non è stata raggiunta la prova che il ricorrente si sia recato in Banca per far valere il suo diritto di cambio. Tale fatto non è ricavabile, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, neppure "per mancata contestazione da parte della Banca d'Italia contro ricorrente, che invece ha espressamente eccepito tale difetto probatorio, ed eccepire che un fatto non è provato, non vuol dire ammettere che sia avvenuto."

Solo la prova della richiesta orale alla banca e del rifiuto della stessa in sede consentirebbe di discutere dei suoi effetti sulla prescrizione.

Scarica pdf Cassazione n. 3592/2022

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