Una recente pronuncia del Tribunale di Milano chiarisce le conseguenze della mancata produzione di tutti i documenti richiesti per la composizione negoziata della crisi di impresa

Quali documenti deve produrre l'imprenditore con la propria istanza?

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La composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa è un nuovo rimedio stragiudiziale, concepito per fornire alle imprese in difficoltà uno strumento per tentare di prevenire lo stato insolvenza tramite una sorta di mediazione assistita volontaria.

La procedura in esame può essere azionata dall'imprenditore "che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza", il quale può presentare direttamente la relativa domanda tramite una piattaforma telematica.

Ebbene, in tale contesto, la L. 147/2021, che ha convertito con modifiche il D.L. 118/2021, prevede che alla domanda di nomina dell'esperto che guiderà l'eventuale mediazione con i creditori, l'imprenditore debba allegare:

1) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

2) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;

3) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

4) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;

5) il certificato unico dei debiti tributari;

6) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

7) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi;

8) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

Quale finalità ha la documentazione che l'imprenditore deve allegare?

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La documentazione che l'imprenditore deve allegare a norma di legge si rende in prima battuta necessaria per consentire all'esperto nominato di valutare se ricorrono le condizioni per instaurare la procedura, ovvero se ci sono concrete possibilità di instaurare una trattativa con i creditori. Se così non fosse, il suo operato si interromperebbe immediatamente.

Ma non è l'unica ragione per la quale l'imprenditore deve allegare tutta la documentazione sopra indicata. L'altro fondamentale motivo va ricondotto al fatto che anche il Tribunale competente dovrà valutare detta documentazione, nel momento in cui l'imprenditore chiederà la conferma delle misure protettive del patrimonio che la procedura gli consente di ottenere.

Di qui il compito per il Giudice di verificare che sia stata prodotta tutta la documentazione prevista dalla legge, stante la necessità di una sua valutazione della stessa prima di confermare e rendere definitive le misure di protezione iscritte dall'imprenditore nel registro delle imprese.

Cosa accade se l'imprenditore non ha prodotto tutti i documenti dovuti?

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Ebbene, per l'ipotesi in cui l'imprenditore con la propria istanza originaria e con il successivo ricorso al Tribunale competente, non abbia allegato tutti i documenti previsti dalla legge, una recente sentenza del Tribunale di Milano, emessa in data 28.12.2021, ha chiarito che "appare esercitabile il potere-dovere di integrazione da parte del Tribunale in composizione monocratica, atteso l'evidente favor legislativo per la composizione negoziata".

Secondo il giudice milanese, la necessità di concedere all'imprenditore un termine per l'integrazione documentale, deriva anche da un'analogia con due norme previste per altre procedure che possono interessare gli imprenditori in difficoltà, e precisamente:

1) l'art. 162 della L.F., in tema di concordato preventivo, che, al co. 1, attribuisce al Tribunale competente il potere di concedere al debitore un termine per integrare i documenti allegati al piano;

2) l'art. 9 comma ter della L. n. 3 del 2012, in tema di sovraindebitamento, che pure attribuisce al Tribunale incaricato di valutare la proposta del debitore, il potere di concedere un termine per integrazioni.

La conclusione del Tribunale meneghino è molto rilevante in quanto solleva l'imprenditore dal notevole onere di dover necessariamente allegare tutti i documenti elencati dalla legge fin dalla prima istanza, consentendogli di integrare le precedenti produzioni in caso di iniziali difficoltà sul punto.


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