I chiarimenti dell'agenzia delle entrate su superbonus e volume riscaldato ante intervento nella risposta n. 779/2021

Superbonus: art. 119, Decreto Legge n. 34/2020

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Con la risposta n. 779 del 16 novembre 2021 (in allegato) l'amministrazione finanziaria tratta delle peculiarità che devono avere gli interventi per fruire del cd. Superbonus energetico, disciplinato dall'articolo119, Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17.7.2020; successivamente modificato dalla Legge bilancio 2021 (L. n. 178 del 30.12.2020), nonché, da ultimo, dall'art.1,co 3, Decreto Legge n. 59 del 6.5.2021 (convertito con modificazioni dalla L n. 101 del 1.7.2021) e dall'art.33, co 1, del Decreto Legge

n.77 del 31.5. 2021 (convertito con modificazioni dalla L.n.108 del 29.7.2021).La norma individua il modello di interventi ammissibili alla detrazione del 110 per cento delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021-30 giugno 2022, indicando nel comma primo gli interventi finalizzati all'efficienza energetica; nel comma 4 gli interventi di consolidamento statico o di riduzione del rischio sismico degli edifici; nei commi 2,5,6 e 8 gli ulteriori interventi, cd trainati, poiché realizzati congiuntamente ai primi, cd. interventi trainanti.

La questione del miglioramento energetico

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Il proprietario di un edificio indipendente e con accesso autonomo, composto da una unità abitativa, un magazzino adibito ad attività commerciale, un piano interrato adibito a deposito, intende realizzare nel sottotetto un locale accessorio al fabbricato principale, da destinare a lavatoio - stenditoio. Intende previamente demolire il tetto e ricostruirlo con sopraelevazione, eseguendo opere di coibentazione del tetto, di isolamento termico del tetto e delle pareti perimetrali; di impermeabilizzazione delle aree scoperte; di creazione ex novo di impianto di riscaldamento e di installazione di infissi esterni.

Prospetta di usufruire del superbonus energetico per i lavori di coibentazione e di isolamento termico del tetto e delle relative pareti perimetrali nonché per la posa degli infissi esterni, in quanto tali interventi, trainanti e trainati, migliorerebbero il rendimento energetico (salto di due classi) del tetto stesso e dell'intera abitazione sottostante.

Interpretazione restrittiva dei requisiti normativi

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Con la risposta in commento l'Agenzia delle Entrate, muovendo dal dato letterale dell'art.119, Decreto Rilancio, nega che gli interventi descritti siano agevolabili col superbonus energetico; per il cui riconoscimento il comma 3 dispone: "gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo …nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno".

Interventi trainanti o principali

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A tenore del comma 1, lett. a), art.119, come modificato dalla Legge Bilancio 2021, la detrazione spetta per i seguenti interventi:

a ".interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali1, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno."

b. "interventi per la coibentazione del tetto (che rientrano nella disciplina agevolativa), senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente"; sempre con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

Superficie disperdente lorda

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L'Amministrazione Finanziaria rimarca che la superficie disperdente lorda è quella delimitante il volume riscaldato, verso l'esterno o verso terreni o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza "U" (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11.3.2008, successivamente ridefiniti con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020 e che l'intervento debba incidere in misura superiore al 25% di tale superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare interessate, con riferimento alla situazione ante intervento. Cita al riguardo la Circolare n. 24/2020.

Computo del volume riscaldato

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Con i primi chiarimenti di cui alla circolare n. 24 del 8.8.2020, punto 2.1.1., l'A.F. ha spiegato che "I parametri cui far riferimento (nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici e di coibentazione del tetto e delle pareti) sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori":

Pertanto, il computo della superficie disperdente lorda, che racchiude il volume riscaldato, deve avvenire con riferimento alla situazione ante intervento.

La sottoscritta evidenzia, altresì, che la Circolare n.24/2020 riconduce costantemente i parametri allo stato pregresso. Infatti al punto 2.2.1., richiede che gli edifici abbiano già determinate caratteristiche tecniche ai fini dell'agevolazione; ad esempio che "siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti".

Interventi trainati o eseguiti congiuntamente a quelli principali

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Ai sensi del comma 2, art.119, la detrazione spetta anche per gli interventi trainati di cui all'articolo 14, Decreto Legge n. 63 del 4.6.2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/2013 e per quelli di cui all'art.16 bis, co 1, lett. e) T.U.I.R., tra i quali gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (art.14, co 2, punto 1, D.L.n.63/2013). Pure in questo caso, avuto riguardo alla situazione ante intervento, atteso che la predetta Circolare n. 24/2020, al punto 2.1.1., si rivolge specificatamente a "Gli interventi trainati di efficientamento energetico" su edifici che presentino determinate caratteristiche tecniche. La detrazione spetta, dunque, nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non, ad esempio, "in caso di realizzazione di un nuovo impianto".

Conclusioni coerenti ai presupposti

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La conclusione dell'Agenzia delle Entrate va esente da criticità interpretative ed è perfettamente in linea con i suoi presupposti.

Decide, infatti, che, nella fattispecie in esame, ai fini del computo della superficie disperdente lorda, non vada conteggiata la superficie del tetto poiché nella situazione preesistente il sottotetto non è riscaldato. Di talché, per gli interventi trainanti non viene raggiunta la percentuale richiesta per l'ammissione al superbonus.

Per l'acquisto e la posa degli infissi, conclude che si tratti di nuova installazione poiché il sottotetto, alla data di inizio dei lavori, risulta privo di aperture. Motivo per il quale l'agevolazione non spetta.

La sottoscritta rammenta, tuttavia, che l'intervento trainato, in ogni caso e a prescindere dalle peculiarità, non può usufruire del superbonus, allorché sia collegato ad un intervento principale risultato carente di uno o più requisiti di ammissione.

avv. Francesca Cosentino

Foro di Catania- avv.fcosentino@libero.it

1 per superfici opache verticali s'intendono le pareti generalmente esterne, per superfici orizzontali le coperture e i pavimenti.

Scarica pdf Risposta Ag. Entrate 779/2021
Scarica pdf Risposta Ag. Entrate 780/2021

Foto: 123rf.com
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