La doppia laurea è legge dopo l'approvazione del ddl n. 2415 da parte del Senato, che consente agli studenti più volenterosi la possibilità di iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea o similari con modalità da definire con decreto

Doppia iscrizione universitaria: sì del Senato

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Gli studenti volenterosi hanno la possibilità d'ora in poi di iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea. Il disegno di legge n. 2415 (sotto allegato), risultato dell'unione di diverse proposte di legge, dopo il voto della Camera del 12 ottobre scorso, il 6 aprile 2022 ha ricevuto anche quello del Senato.

Obiettivi della riforma: superare il divieto anacronistico della doppia iscrizione universitaria, adeguare la normativa italiana a quella europea e favorire la formazione interdisciplinare per creare figure professionali che siano maggiormente rispondenti alle crescenti richieste di preparazione del mercato del lavoro.

Vediamo nel dettaglio che cosa prevede il testo approvato.

Facoltà di iscrizione contemporanea

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Riconosciuta la facoltà di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o master, anche in più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

Prevista anche la facoltà di doppia iscrizione a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.

La doppia iscrizione è consentita presso istituzioni italiane ed estere, fermo restando il possesso dei titoli richiesti per procedere all'iscrizione.

Formazione artistica, musicale e coreutica

Consentita anche la doppia iscrizione a due corsi di diploma accademico di primo, secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso più istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (art. 2 Legge n. 508/1999).

Permesso iscriversi contemporaneamente a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione (art. 2 Legge n. 508/1999).

Facoltà di doppia iscrizione anche presso le istituzioni dell'AFAM, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione (art. 2 Legge n. 508/1999).

L'iscrizione contestuale ai corsi suddetti è permessa presso istituzioni italiane o italiane ed estere, anche per corsi accreditati ai sensi dell'art. 11 DPR n. 212/2005.

Anche in questo caso naturalmente l'iscrizione è subordinata al possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai vari corsi.

Consentita infine, nel limite di due, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM per il diploma accademico di primo o secondo livello o di perfezionamento o master.

Divieti di doppia iscrizione

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Alla doppia iscrizione però sono apposti dei limiti. Previsto infatti il divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea, anche magistrale che appartengono alla stessa classe, allo stesso corso di master, neanche in due università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale diversi.

Per quanto riguarda la formazione musicale, coreutica e artistica non è consentita la doppia iscrizione allo stesso corso presso due istituzioni dell'AFAM italiane o italiane ed estere.

Aiuti e agevolazioni per un solo corso

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Nel garantire il diritto alla doppia iscrizione il legislatore limita a un solo corso, che deve essere indicato dallo studente, la possibilità di beneficiare degli aiuti previsti per garantire anche ai meno abbienti il diritto allo studio. Resta fermo per entrambi i corsi però l'esonero totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in presenza naturalmente dei requisiti necessari.

Rimessa invece all'autonomia delle istituzioni dell'AFAM la redazione di un programma annuale "per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attività formative successive al conseguimento del titolo."

Modalità per procedere alla doppia iscrizione

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Spetterà al Ministro dell'Università con decreto, da emanare entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, definire le modalità della doppia iscrizione dopo aver acquisito il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari. Con lo stesso decreto si dovranno stabilire le modifiche necessarie da apportare al fascicolo elettronico dello studente e le modalità di raccordo con il curriculum dello studente, prevedendo l'accesso tramite SPID, carta nazionale dei servizi o la carta d'identità elettronica.

Stesso onere per il Ministro dell'Università, anche in relazione ai corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale e a quelli dell'Afam, ma con decreti distinti.

Attuazione e impatto della riforma

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Entro 4 mesi dal termine del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Università è tenuto a presentare alle Camere una relazione con cui deve dare conto dello stato di attuazione della presente riforma e dell'impatto che la stessa ha prodotto alla luce anche delle relazioni che vengono trasmesse al Ministro dalle università e dalle istituzioni dell'AFAM.

Scarica pdf Ddl 2415 - definitivo

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