La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 8402/2007) ha stabilito che non può essere licenziato un dipendente che con certificato alle mani va alle terme anche senza il consenso del proprio datore di lavoro.
In particolare i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "la sanzione disciplinare del licenziamento, capace di privare il lavoratore subordinato e la sua famiglia dei mezzi per un'esistenza libera e dignitosa, deve essere giustificata da un fatto illecito di proporzionata gravità".
Aggiunge poi la Corte che, in questi casi, è illegittima la sanzione del licenziamento perchè la gravità dell'assenza dal lavoro non autorizzata da parte del lavoratore era oggettivamente giustificata da un documentato bisognoso di cure contro l'artrite.
Con questa sentenza la Corte ha respinto il ricorso di un datore di lavoro e ha disposto la reintegrazione del lavoratore che si era recato alle terme nonostante l'autorizzazione del datore per
lenire una "periatrite" documentata dal certificato medico.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mancata conoscenza del processo e "non doversi procedere"
- Analisi del programma di Futuro Nazionale
- Il caso Malagò tra difetto originario di candidabilità e limiti del potere di commissariamento
- L'azienda può togliere i buoni pasto? Uso aziendale, contratto e limiti alla revoca
- Insieme contro la violenza

