Per la Cassazione, quando un soggetto commette il reato di possesso e fabbricazione di un documento d'identità falso lo stesso deve essere confiscato e distrutto

Possesso e fabbricazione di documento d'identità falso

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Con la sentenza n. 19925/2021 (sotto allegata) la Corte di Cassazione precisa che quando un soggetto commette il reato di possesso e fabbricazione di documenti d'identificazione falsi, la falsità del documento deve essere dichiarata nella sentenza e in seguito devono essere disposte la confisca e la distruzione dello stesso. Vediamo il perché di questa decisione.

La vicenda processuale

In primo grado viene affermata la responsabilità penale dell'imputata per il reato di cui all'art. 497 bis c.p. che punisce il possesso e la fabbricazione di documenti d'identificazione falsi, disponendo che: "1. Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale." La stessa è stata trovata infatti in possesso di una carta d'identità falsa, valida per l'espatrio dal territorio, rilasciata dalle competenti autorità rumene a un'altra persona, anche se il documento riportava la fotografia dell'imputata.

Distruzione e confisca della carta d'identità falsa

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Il Procuratore generale della Repubblica ricorre per saltum alla Corte di appello, chiedendo l'annullamento di detta sentenza nella parte in cui, nonostante la condanna dell'imputata alla pena di giustizia per il reato ascritto, non ha dichiarato la falsità della carta d'identità, in violazione dell'art. 537 c.p.p e non ha disposto la confisca e la distruzione del documento come previsto dall'art. 86 disp. att. c.p.p, visto che la confisca è obbligatoria ai sensi dell'art. 240 comma 2, c.p.

  • Il comma 1 dell'art. 537 c.p.p infatti dispone che: "La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza
    di condanna, è dichiarata nel dispositivo."
  • L'art. 86 disp. att. c.p.p. invece che: "1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. 2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro."
  • L'art. 240 comma 2 c.p elenca infine tutti i casi in cui deve essere disposta la confisca dei beni che sono stati utilizzati per la commissione del reato, che costituiscono il prezzo o il prodotto del reato o la cui detenzione, uso e porto costituiscono reato.

Carta d'identità falsa? Va distrutta e confiscata

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La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il ricorso del Procuratore generale, lo accoglie in quanto, ai sensi dell'art. 537 comma 1 c.p. se la sentenza accerta la contraffazione di un documento, ne deve dichiarare la falsità. Poiché inoltre la carta d'identità costituisce un documento valido per l'espatrio, se detenuta, deve essere obbligatoriamente confiscata (art. 240 comma 2 c.p) e distrutta. La sentenza va quindi annullata senza rinvio, con ordine di confiscare e distruggere il documento d' identità falso.

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Scarica pdf Cassazione n. 19925/2021

Foto: 123rf.com
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