Status militare e istanza di assegnazione temporanea e permessi ai sensi della Legge n. 104/92. Cosa dice la sentenza del Tar Trieste

Differenza tra permessi e assegnazione

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Il Tar Trieste fa il punto sulla differenza tra l'istanza proposta dal dipendente per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 33 commi 3 e 5 della Legge n. 104 del 1992, cioè tra la domanda tendente alla fruizione dei permessi mensili per l'assistenza ad un familiare disabile e per l'assegnazione temporanea nella sede più vicina al domicilio della persona da assistere.

Vediamo dunque, in sintesi, quali sono queste differenze: prendiamo spunto dalla sentenza n. 41 del 03.02.2021 del Tar Friuli Venezia Giulia.

Istanza di trasferimento

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Ebbene, con l'istanza di trasferimento si cerca di avvantaggiare il disabile, non il richiedente o l'amministrazione: in pratica questo tipo di trasferimento ha solo natura strumentale ed è intimamente connesso alla persona dell'assistito.

Si tratta di un beneficio che va accordato ove possibile, facendo quindi salve le esigenze di servizio e quelle connesse allo status militare del dipendente.

Pertanto, non sono rari i casi in cui, almeno nelle prime fasi e salvo ovviamente il ricorso del militare, il beneficio viene negato anche in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza o di destinazione al confronto con le esigenze fatte valere dall'interessato.

Altro argomento che spesso viene utilizzato dall'amministrazione per negare il beneficio è la valutazione della presenza in loco di altri parenti con maggiori possibilità di prestare l'assistenza effettiva al disabile.

Permessi

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Passando invece al beneficio dei permessi ex art. 3, il Tar Trieste ha rilevato come questo non sia necessariamente correlato al trasferimento, dal momento che può ipotizzarsi anche in sua assenza.

In sostanza, quest'ultimo rappresenta una misura di tutela ulteriore, da concedersi sicuramente nelle stesse circostanze di cui al co. 3, ma solo ove possibile.

La conseguenza di questa impostazione è semplice: nel caso in cui il militare presenti un'unica istanza che abbia ad oggetto sia per i permessi che l'assegnazione temporanea, l'amministrazione dovrà rispondere distintamente e motivatamente sulle due domande e non su una sola.

Nel caso esaminato dal Tar, ad esempio, il Ministero della Difesa non ha risposto distintamente sulle due diverse istanze: ecco perchè il ricorso del militare è stato accolto in parte, dovendo l'amministrazione provvedere anche sulla richiesta di permessi ex art. 33 co. 3.

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