Il Consiglio di Stato chiama l'Adunanza plenaria a rivedere la propria posizione circa i crediti attratti nella competenza dell'OSL

Enti dissestati: la "vecchia" posizione dell'Adunanza plenaria

[Torna su]

Con la pronuncia n. 15 del 5 agosto 2020, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con riferimento ai crediti vantati nei confronti di un ente dissestato, ha ritenuto che tanto le poste passive pecuniarie contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto quanto le svariate obbligazioni che, anche se sorte in seguito, costituiscono la conseguenza diretta e immediata di fatti e atti di gestione antecedenti rispetto alla dichiarazione di dissesto non rientrano nella gestione ordinaria: le stesse sono di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

Dopo meno di un anno, tuttavia, il Consiglio di Stato ha invitato l'Adunanza plenaria a rivedere tale posizione, in quanto non perfettamente in linea con la giurisprudenza europea sull'argomento. Nel dettaglio, la "chiamata a chiarimenti" è stata fatta con l'ordinanza numero 3211/2021 qui sotto allegata.

Cosa dice la Cedu?

[Torna su]

Nell'ordinanza di rimessione si è in particolare rilevato che, nell'ultimo ventennio, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è in più occasioni espressa in maniera non coincidente con le conclusioni raggiunte dall'Adunanza plenaria nella sentenza n. 15/2020 sopra citata.

Ad esempio, nella sentenza De Luca c/o Italia la CEDU ha posto l'accento sul cd. diritto a un tribunale, ritenendo che lo stesso debba reputarsi leso se, ad esempio, lo stato di dissesto è dichiarato nel 1993 mentre il riconoscimento del credito avviene con sentenza del 2003 e nel 2013 risulta ancora bloccato.

Anche il credito può costituire un bene

[Torna su]

Per il Consiglio di Stato deve considerarsi che "Se può essere opinato che il combinato disposto dell'art. 252 comma 4 del d. lgs. 267 del 2000, nonché dell'art. 5 comma 2 del d. l. 80 del 2004 convertito nella l.140 del 2004 ha il ruolo di porre sul piede di parità i creditori e anche ciò ha un rilievo costituzionale, va anche richiamato il fatto che la CEDU ha rammentato che un credito può costituire un "bene" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo".

Parola all'Adunanza plenaria

[Torna su]

L'Adunanza plenaria deve dunque rimeditare la questione alla luce dei principi che non sono stati affrontati nella pronuncia n. 15/2020 ma che risultano fondamentali per dirimere i contrasti potenziali che dovessero sorgere in proposito.

In particolare, bisogna tornare sull'affermazione in forza della quale "la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o, come nel caso di specie, amministrativo) sia successivo".

Si ringrazia l'Avv. Aurelio Panetta per la cortese segnalazione

Leggi anche: Come recuperare i crediti verso un ente dissestato

Scarica pdf ordinanza Consiglio di Stato numero 3211/2021
Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: