La Corte d'Appello di Milano annulla la decisione che aveva limitato la responsabilità genitoriale della coppia che si era opposta alle trasfusioni sulla figlia. Si applica la normativa sulle DAT

Testimoni di Geova, emotrasfusioni e responsabilità genitoriale

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Il dissenso dei genitori in ordine alle scelte sanitarie relative alla figlia minore, ad esempio alle trasfusioni di sangue stante il credo religioso, non potrà di per sé solo fondare una valutazione di inidoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale.

In simili situazioni ricorrono, infatti, gli estremi per attivare la procedura di cui alla L. n. 219/2017 secondo cui, qualora il rappresentante legale del minore rifiuti le cure proposte e il medico le ritenga appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Lo ha chiarito la Corte d'Appello di Milano con il decreto 1991/2020 (sotto allegato) revocando il provvedimento con cui il Tribunale dei minorenni aveva limitato l'esercizio della responsabilità genitoriale di una coppia di genitori Testimoni di Geova.

La vicenda origina dalle scelte sanitarie di una coppia relative alla figlia minore, una bambina di dieci mesi che, a seguito di una caduta, era stata ricoverata e sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un ematoma alla testa.

A seguito dell'intervento, i genitori avevano chiesto ai medici di curare la piccola utilizzando strategie mediche alternative alle emotrasfusioni che i sanitari avevano proposto come terapia di supporto per ristabilire i valori ematici. Era stato poi un medico ad allertare i Carabinieri e la Procura, ed era poi scattato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

La normativa sulle DAT

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La decisione di limitazione della responsabilità genitoriale viene contestata sotto plurimi profili e la Corte meneghina ritiene di accogliere il reclamo promosso dai genitori confermando come la limitazione imposta non sia legittima.

Nel caso in esame, si legge nel provvedimento, sarebbe bastato superare il dissenso dei genitori allo specifico trattamento sanitario (di fatto poi non effettuato) al fine di salvaguardare la salute della minore. Ciò in quanto trattasi di una situazione in cui ricorrono gli estremi per attivare la procedura specificamente introdotta dall'art. 3, comma 5, della L. n. 219/2017 DAT (disposizioni anticipate di trattamento) dedicata a minori e incapaci.

La normativa summenzionata si occupa dei casi in cui le cure proposte vengano rifiutate dal rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure dall'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o dal rappresentante legale della persona minore.

Se, invece, il medico ritenga che le cure siano appropriate e necessarie, la decisione sarà rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli artt. 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

Decisione rimessa al giudice tutelare

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Pertanto, in base alla norma menzionata, deve ritenersi che il mero dissenso dei genitori alle trasfusioni di sangue, in aderenza al credo religioso, non possa essere posto a fondamento di una valutazione di inidoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale.

Inoltre, soggiunge la Corte d'Appello, emerge anche un errore procedurale, in quanto la competenza a decidere le controversie in caso di dissenso fra genitori e medici sui trattamenti sanitari da praticare ai minori spetta al Giudice Tutelare. Pertanto, in accoglimento del reclamo, viene disposta la revoca del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni.


Si ringrazia la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Corte d'Appello Milano, decreto 1991/2020

Foto: 123rf.com
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