- Concetto di sport dilettantistico
- Cos'è lo sport dilettantistico
- I giudici di merito sullo sport dilettantistico
- Il vincolo sportivo
- Lo sport dilettantistico in funzione dei divieti dei DPCM 18.10.2020 e 24.10.2020
- Riflessi e critiche ai DPCM del 18.10.2020 E 24.10.2020
Concetto di sport dilettantistico
La legge 91 del 1981 fa una vera e propria distinzione tra attività sportiva dilettantistica e sport professionistico, ai fini dell'individuazione dell'esatta categoria e della relativa disciplina giuridica. I concetti ricavati dall'esame di detta legge ci consentono di chiarire quale sia lo sport dilettantistico. Una premessa fondamentale è che solo alcune discipline sportive sono dichiarate dalla normativa come professionistiche: si tratta ad esempio del calcio, del basket e del golf. Tutti gli sport che non vengono assegnati a questa categoria sono definiti dilettantistici.Cos'è lo sport dilettantistico
I giudici di merito sullo sport dilettantistico
Per il tribunale di Venezia (sentenza 27.5.2014) la qualifica di sportivo professionista di atleti e allenatori, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 91 del 1981 non basta che vi sia una prestazione sportiva con i caratteri dell'onerosità e della continuità ma deve altresì trattarsi di prestazione dell'attività svolta nei settori qualificati come professionisti dalle federazioni sulla base dalle direttive impartite dal CONI cui la legge ha rimesso di definire la natura professionistica o meno di una certa attività sportiva riconoscendo a tali enti la competenza specifica a meglio qualificare le attività e gli sportivi.Il vincolo sportivo
L'art. 16 della legge n. 91 del 1981 ha abolito il vincolo sportivo solo per gli atleti professionisti - "Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società" - ma non per i dilettanti. Il vincolo per questi ultimi comporta il diritto esclusivo della Società sportiva di disporre delle loro prestazioni agonistiche e di decidere ed attuare o negare, senza la necessità del loro consenso, i trasferimenti. Quindi, un ulteriore elemento che distingue le due figure sportive è anche l'esistenza del vincolo per gli atleti dilettanti. In conclusione il concetto di sport dilettantistico si ricava de relato e non vi è un'espressa indicazione legale.Lo sport dilettantistico in funzione dei divieti dei DPCM 18.10.2020 e 24.10.2020
Mentre il nuovo DPCM, tuttavia, stabilisce lo stop anche della categoria giovanile regionale oltre a quella provinciale.
Il decreto è in vigore da lunedì 26 ottobre fino al 24 novembre. Per il resto il nuovo DPCM conferma l'allenamento in forma individuale, senza contatti.
Riflessi e critiche ai DPCM del 18.10.2020 E 24.10.2020
Impedire lo sport soprattutto a bambini e ragazzi equivale a creare un forte squilibrio tra una socialità organizzata e quella disorganizzata, che porterà migliaia di giovani a vivere il proprio tempo libero senza regole e senza responsabilità, a differenza di ciò che avrebbero potuto garantire le società sportive dilettantistiche. Il diritto allo sport è un diritto dell'uomo in quanto legato ad una funzione educativa, di crescita armonica delle sue capacità fisiche e mentali, strumento di aggregazione sociale, mezzo di prevenzione di molte malattie, ma soprattutto di socializzazione e strumento educativo, quale strumento di aggregazione che, unitamente alla scuola, insegna ai ragazzi il vivere civile all'interno di una comunità attraverso il rispetto delle regole. Alcune associazioni hanno avviato l'allenamento individuale, con tutte le misure previste dalla legge, ma questo tipo di allenamento richiede la presenza di personale tecnico, spesso insufficiente, tutto ciò comporta che molte società si sono fermate lo stesso. Tuttavia in punto di diritto nella Carta Costituzionale vi sono norme che legittimano pienamente l'attività sportiva, intesa sia come attività libera inerente alla sfera personale dell'individuo, sia come attività organizzata. Ma è agevole osservare come nei 139 articoli che ne compongono il testo non esista nessun riferimento diretto allo sport, eccezion fatta per l'art. 117 comma 3, ove trova formale collocazione tra le materie ricomprese nella potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, con le relative conseguenze anche in termini di competenza nel finanziamento pubblico delle diverse tipologie di attività sportive. In tale quadro è quindi corretto sostenere che la Costituzione, solo in forma implicita, riconosce la cultura e le pratiche sportive come strumento di promozione umana e sociale. Tutto ciò in termini giuridici comporta che il diritto alla salute, invece, è un diritto fondamentale dell'individuo, per come statuito dal I° comma dell'art. 32, il diritto alla salute, come diritto sociale fondamentale, viene tutelato anche dall'art. 2 Cost. La Corte Costituzionale ha affermato più volte, nel corso degli anni, la necessità di effettuare il bilanciamento tra valori costituzionali («il diritto ai trattamenti sanitari necessari alla tutela della salute è garantito ad ogni persona come diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti» - sent. n. 509/2000); ha sempre fatto presente però che questa operazione vuole la attenta ponderazione della rilevanza costituzionale dei valori in campo e, con riguardo specifico sempre al diritto alla salute, non è ammissibile che l'esito del bilanciamento sia un pregiudizio delle prerogative fondamentali derivanti dal diritto di cui siamo titolari.
Alla luce delle suddette considerazioni è evidente che nel bilanciamento dei valori fondamentali, il decreto ha posto un limite al diritto allo sport, in favore del diritto alla salute, sicuramente per la sua valenza, rispetto al primo, per quanto possa essere messo in discussione da noi sportivi dilettanti.
AVV. MARIA CARMELA CALLA'
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