Definizione e significato di amministrazione, le tipologie e la pubblica amministrazione in senso soggettivo e in senso oggettivo

Amministrazione: definizione e significato

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Quasi in ogni epoca si è assistito a qualcosa definibile "amministrazione": ogni decisione è sempre stata presa da qualcuno e necessariamente si poneva il problema di individuare una struttura di collegamento tra decisore e decisione (l'amministrazione appunto). Uomini, uffici e procedure erano la struttura attraverso la quale gli ordini superiori si concretizzavano.

In realtà con il termine amministrazione si indica una pluralità di concetti, giacché sotto il profilo oggettivo la nozione appare sinonimo o equivalente di attività volta alla cura in concreto degli interessi di un soggetto pubblico o privato, e per questo coglie un aspetto che non è peculiare del diritto pubblico, bensì è comune a persone singole e soprattutto agli enti, specie quelli dotati di un'organizzazione complessa. Tale nozione oggettiva si accompagna, però, con il profilo personale o soggettivo relativo a chi pone in essere o svolge l'attività considerata, sino a far sovrapporre i due aspetti (1).

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Tipi di amministrazione

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In questo modo l'amministrazione è sinonimo di organizzazione, a sua volta comprensiva sia dei soggetti che la compongono sia delle attività esercitate, in una sorta di assimilazione con una nozione ampia di azienda, comprendente i beni utilizzati come le risorse personali e umane (2).

L'amministrazione può essere di vario tipo: privata, domestica, signorile o pubblica, statale o meno.

La Pubblica Amministrazione

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Nelle analisi giuridiche, la locuzione "Pubblica Amministrazione" può essere declinata tanto in senso soggettivo quanto in senso oggettivo (3).

Nel primo caso, ci si riferisce all'insieme delle figure organizzative in cui si articolano gli apparati pubblici, dunque possono intendersi gli apparati che svolgono le attività che costituiscono l'Amministrazione pubblica in senso oggettivo, cioè le attività svolte nell'interesse dei cittadini, in attuazione dell'indirizzo degli apparati politici e nel rispetto di specifici principi costituzionali e di una articolata disciplina che ne costituisce svolgimento.

Nel secondo caso, l'attenzione è invece rivolta all'attività svolta nell'esercizio di funzioni amministrative.

PA in senso soggettivo

In senso soggettivo l'amministrazione pubblica è costituita, in primo luogo, dagli organi e uffici dello Stato che dipendono dal governo. Questi sono ordinati in dicasteri, ai quali sono preposti membri del governo che assicurano la traduzione dell'indirizzo politico governativo nell'attività amministrativa degli uffici del dicastero.

Nella generalità degli ordinamenti le funzioni amministrative, oltre ai dicasteri, possono essere affidate ad organizzazioni dotate di una certa autonomia, che possono anche avere personalità giuridica di diritto pubblico, nel qual caso sono enti pubblici, o di diritto privato (società di capitali, fondazioni, ecc.) (4).

PA in senso oggettivo

In senso oggettivo la pubblica amministrazione svolge tanto attività giuridiche, che si manifestano in atti giuridici, quanto attività meramente materiali.

L'attività giuridica può estrinsecarsi in provvedimenti, attraverso i quali vengono esercitati poteri autoritativi, ossia pubbliche potestà (attività iure imperii), oppure in atti di diritto privato (atti di gestione), tra cui i contratti, adottati in virtù dell'autonomia privata di cui i soggetti della pubblica amministrazione dispongono come tutti i soggetti giuridici (attività iure gestionis) (5).

(1) Tratto da CARIOLA A., Pubblica amministrazione (Principi costituzionali sulla), in Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole24ore, vol. XII, Il sole24ore, Milano, pp. 514-515.

(2) Cfr. gli artt. 2082, 2555 c.c.

(3) Tratto da NAPOLITANO G., Pubblica amministrazione in Italia, in Treccani.it. Sulla duplice accezione della locuzione pubblica amministrazione si veda anche M. NIGRO, Amministrazione pubblica (organizzazione giuridica dell'), in Enciclopedia giuridica, 2° vol., Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1988; M. NIGRO, Scritti giuridici, vol. III, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 1983 e ss.

(4) Sul punto si rimanda al sito internet www.wikipedia.org. Cfr. anche SORACE D., Diritto delle Amministrazioni pubbliche, Il Mulino, Bologna, 2000, pag. 225.

(5) Si veda il sito internet www.wikipedia.org.

Dott. Cristian Montalbano

Consulente legale per le aziende

Mediatore Civile e Commerciale

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