Negozio e azione di accertamento, la caratteristica tipizzante, l'accertamento incidentale e la legittimazione all'azione

L'accertamento

Dicesi di accertamento quel negozio che ha per scopo la semplice ricognizione dei rapporti giuridici intercorrenti fra due o più soggetti.
Vi è chi ne contesta l'appartenenza alla categoria del negozio, in quanto questo è universalmente definito "una manifestazione di volontà diretta a realizzare delle variazioni nella sfera giuridica del o dei soggetti interessati".

La caratteristica tipizzante

Caratteristica tipizzante del negozio sarebbe dunque quella di generare effetti costitutivi.
Tuttavia, premesso che la citata definizione di negozio andrebbe comunque rimodulata, con il negozio di accertamento, a ben guardare, queste "variazioni" si verificano.
Con questo atto, infatti, le parti introducono, nella situazione giuridica dei loro rapporti, intercorsi o intercorrenti, un dato di certezza mancante, stabilendo gli esatti contorni e limiti dei diritti-doveri reciproci. Si tratta, in altri termini, di una manifestazione volitiva ricognitiva.

Nel primo caso, di una volontà negoziale che va svolgendo i suoi effetti e, nel secondo, di una volontà trascorsa.
In tal modo, vengono definite le attribuzioni effettive delle sfere giuridiche dei soggetti coinvolti, fornendo loro un titolo con il quale eventualmente chiederne il rispetto.
Dal negozio non emerge certamente alcuna dinamica modificativa, in quanto il suo scopo è diverso: definire uno status dei rapporti fra le parti, cui queste rimangono vincolate. Un effetto determinativo, quindi, delle sfere giuridiche delle parti, che può definirsi in qualche modo costitutivo, sostituendo una indeterminatezza con una evidenza definita.

L'azione di accertamento

Quanto all'azione di accertamento, che ha per scopo un semplice accertamento, qualcuno ne contesta addirittura la stessa ammissibilità teorica, anche se, in realtà, il nostro ordinamento ne offre diversi esempi concreti (v. ad es. l'art. 2653 n.1, c.c.).
In effetti la dottrina, in prevalenza, la ritiene ammissibile solo allorché abbia ad oggetto un rapporto giuridico e non un semplice fatto (seppur produttivo di effetti giuridici), classificando come eccezione a tale principio il caso della querela di falso in via civile (sempreché si voglia ritenere il falso un fatto).

Accertamento incidentale

Ma vediamo il caso di cui all'art. 34 cpc, che parla di accertamento incidentale. Interessante ne è il presupposto.
Come è noto, chiamato a dirimere una controversia, il Giudice si trova spesso a dover risolvere, per poter affrontare le questioni attinenti il merito, alcune pregiudiziali. E ci si chiede spesso se la decisione relativa a tali questioni produca 0 meno un accertamento irrevocabile. Ora, la risposta è semplice: ciò può avvenire solo e soltanto se una delle parti abbia presentato specifica domanda sul punto pregiudiziale.

Legittimazione azione di accertamento

Anche la vexata quaestio della legittimazione all'azione di accertamento non sembra avere solido fondamento. Infatti, come per le azioni di condanna, la legittimazione coincide con la titolarità del diritto.
Particolare il caso dell'attore che chiede il semplice accertamento di un diritto potestativo contestato.
In questa ipotesi qualcuno pone in dubbio la configurabilità del relativo interesse ad agire, che si postula esistente solo se si chiede un provvedimento giurisdizionale di condanna o costitutivo.
L'interesse ad agire, come condizione dell'azione, è notoriamente diverso dall'interesse tutelato come contenuto di un diritto definito da precise disposizioni: esso ricorre quando ad un soggetto è da riconoscere l'esigenza- onde evitare un individuato pregiudizio - di conseguire la certezza giuridica relativamente ad un rapporto controverso.
L'interesse ad agire costituisce il punto nevralgico dell'azione di accertamento. Necessario comunque verificare preliminarmente che il diritto di cui si chiede l'accertamento non sia condizionato o che con si tratti di una semplice aspettativa.
Ad ogni modo, anche le azioni di condanna presuppongono un accertamento: quello del diritto ad una prestazione: se si esamina la cosa giudicata in senso sostanziale (art. 2909 c.c.) si rileva che essa consiste nell'accertamento irrevocabile di un rapporto giuridico, ed esplica una funzione strumentale nella pronuncia di condanna, con il valore appunto di una constatazione irrevocabile.

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