Il Tribunale di Napoli, con una recente sentenza, ha analizzato alcune questioni di rilievo in tema di ammissibilità dell'appello e risarcimento danni

Tribunale di Napoli: i meriti della sentenza 5571/2020

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Premettendo che si registra, ahinoi, una recente e triste tendenza a non impugnare sentenze inique, erronee o scarsamente riconoscitive di diritti lesi, a causa dell'aumento dei rigetti da parte dei giudici superiori, con conseguenti rimbombanti condanne alle spese del doppio grado di giudizio, quasi a voler scoraggiare dall'appellare, merita attenzione e nota la sentenza n. 5571/2020 emessa dal Giudice Monocratico, Dott.ssa Baiocco, IVa Sezione del Tribunale di Napoli, che in questa sede si allega e si commenta, interessante sotto un duplice aspetto:

a) in quanto viene affrontata - e risolta positivamente - la questione relativa alla ammissibilità dell'appello proposto anche quando non sia stato formulato in esso un progetto alternativo di decisione;

b) in quanto si ritorna efficacemente sull'argomento della risarcibilità dei danni a cose che scaturiscano da un sinistro cagionato da un veicolo pirata.

L'ammissibilità dell'appello

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Relativamente al primo aspetto, sebbene si tratti spesso di una contestazione formale, inserita quasi automaticamente nel corpo della comparsa di costituzione dell'appellato/a, è importante che l'eccezione di asserita inammissibilità dell'appello correlata alla mancanza nell'atto introduttivo di un progetto alternativo di decisione sia valutata e superata, al fine di non creare un possibile ostacolo alla statuizione nel merito.

Orbene, il Giudice Dott.ssa Baiocco, richiamando a sostegno la sentenza n. 27199/17, emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha statuito, al riguardo, che "l'atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali né deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione", ossia a chiarire che il procuratore dell'appellante non deve sostituirsi al giudice.

Un implicito richiamo al noto brocardo latino "da mihi factum, dabo tibi ius", che significa letteralmente "dammi, nel senso di narrami, il fatto, ti darò il diritto". E' dunque compito del giudice ricollegare le norme giuridiche, che conosce, alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame. L'importante è che "le ragioni su cui si fonda il gravame devono essere esposte con sufficiente grado di specificità da correlare con le motivazioni della sentenza impugnata" (cfr. sentenza oggetto di commento).

Danni a cose cagionate da veicolo pirata

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In merito al secondo aspetto sottoposto all'esame del Giudice d'appello, è stata chiarita e confermata la risarcibilità dei danni all'auto che scaturiscano da un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato.

Comunemente, si invoca l'applicazione dell'art. 283, comma 1, ipotesi a), D. L.vo n. 209/2005, al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni fisiche conseguenti ad un sinistro stradale cagionato da un veicolo non identificato, talvolta trascurando che il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità di chiedere ed ottenere, previa acquisizione dei mezzi probatori, il risarcimento dei danni a cose subiti nello stesso sinistro stradale.

Non pochi Giudici di pace ingiustamente ritengono - è questo il caso della sentenza poi appellata in tribunale - che questa forma di risarcimento sia aprioristicamente esclusa o che sia configurabile se il proprietario del veicolo danneggiato coincida con il conducente che ha subito lesioni fisiche o se i due soggetti, proprietario e conducente con lesioni, agiscano nello stesso giudizio.

Il Giudice d'appello del Tribunale di Napoli, fugando ogni dubbio, ha rettamente stabilito che la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni a cose scaturisca dalla circostanza che nel medesimo sinistro stradale siano rimaste coinvolte persone con gravi lesioni fisiche, ossia superiori al 9% (c.d. lesioni macropermanenti). Questo significa che la normativa in materia non richiede né prevede che l'auto danneggiata dal veicolo pirata sia di proprietà del soggetto che ha subito le lesioni fisiche, né che i due distinti soggetti - proprietario del veicolo danneggiato e lesionato - agiscano nello stesso giudizio intrapreso contro il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Riflessioni finali

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Chi scrive, tuttavia, non condivide l'assetto normativo esistente, posto che si riserva il diritto al risarcimento dei danni a cose solo a chi viene coinvolto in un sinistro che determini lesioni macropermanenti, con ciò determinando, nei confronti dei danneggiati, un'evidente disparità di trattamento, anche sotto il profilo costituzionale.

Un plauso al collega, avv. Bernardo Russo, del Foro di Napoli, che ha patrocinato il giudizio di appello di cui alla sentenza emessa, contro la diffusa diffidenza ad impugnare, poiché, come segnalato in premessa, si sono registrate numerose sentenze di rigetto di appelli proposti, peraltro non manifestamente infondati.

avv. Katia Martini

(del Foro di Napoli)

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