L'interpretazione dell'art. 544-bis del codice penale e la scriminante dello stato di necessità relativamente all'uccisione di mosche e zanzare

Reato di uccisione di animali

L'art. 544-bis del Codice Penale punisce con la reclusione fino a 2 anni chi cagiona la morte di un animale con crudeltà o senza necessità.

La norma si riferisce a tutti gli animali, senza fare alcuna distinzione. Perciò anche uccidere mosche o zanzare, formiche o scarafaggi con crudeltà o senza necessità dovrebbe costituire reato.

Lo stato di necessità

Tuttavia, se sussiste uno stato di necessità l'uccisione di questi animali non è punibile.

Lo stato di necessità è una scriminante prevista dall'art. 54 del codice penale che rende "non punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo".

Applicazione della scriminante al caso di specie

Nel caso di specie, il legislatore ha inteso lo stato di necessità in senso più ampio, comprendendone anche il mantenimento della salubrità dell'ambiente in cui viviamo.

Detto ciò, le mosche, le zanzare, le formiche e gli scarafaggi possono dar luogo a sporcizia, infezioni, deterioramento di cibi o mobili; in altri termini, rendono le nostre case o i luoghi che frequentiamo malsani.

Questo è il motivo per il quale la loro uccisione è giustificata dal legislatore e non costituisce reato.


Avv. Giuseppe Simeone

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