Per la Cassazione l'assegno postdatato ha valore probatorio in ordine al pagamento delle prestazioni al professionista per l'attività svolta

di Lucia Izzo - L'assegno postdatato può essere utilizzato per dimostrare l'avvenuto pagamento delle prestazioni al professionista per l'attività svolta, poiché non perde le sue caratteristiche di titolo di credito.

Pertanto, gli atti estintivi di debiti, effettuati con assegni postdatati, non costituiscono mezzi anormali di pagamento. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza 10322/2020 (sotto allegata).

Prestazioni professionali e pagamento con assegni postdatati

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L'erede di un professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei proprietari di un'impresa per il pagamento di compensi per l'attività professionale svolta dal suo dante causa. Gli imprenditori proponevano opposizione deducendo che le prestazioni professionali svolte dal ragioniere sarebbero state regolarmente retribuite attraverso l'erogazione di alcuni assegni bancari.

Il decreto opposto veniva revocato dai giudizi di merito i quali ritenevano insufficiente, ai fini della prova del credito vantato dal professionista, la produzione della parcella vistata dal competente ordine professionale, in quanto rilevante soltanto in relazione al giudizio di congruità della prestazione.

Inoltre, gli imprenditori avevano dato prova dell'avvenuto pagamento delle prestazioni professionali svolge dal dante causa, producendo nove assegni bancari aventi efficacia estintiva del credito vantato e che sarebbe spettato al creditore dimostrare l'esistenza di più debiti scaduti in capo ai convenuti ai fini dell'imputazione del pagamento mentre l'erede si era limitato ad allegare, in modo generico, la riferibilità degli assegni incassati a compensi relativi a prestazioni svolte antecedentemente all'anno 2000.

Il ricorrente, tuttavia, ritiene che gli assegni bancari non siano adeguato mezzo probatorio per dimostrare l'estinzione del debito fatto valere in giudizi e neppure sarebbe stato dimostrato il collegamento tra tale debito e quello cartolare risultante dagli assegni. In particolare, il giudice d'appello non avrebbe dovuto riconoscere valore probatorio agli assegni bancari in quanto alcuni di questi erano postdatati.

Onere della prova

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La Cassazione rammenta che, ex art. 2697 c.c., qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, essendo stato eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art. 1193 c.c. (Cass. n. 17102/2006 e n. 14620/2009).

Nella specie, la corte territoriale, sulla base delle acquisizioni probatorie (la cui valutazione è sottratta al sindacato di legittimità), ha accertato che, mentre gli imprenditori hanno provato la consegna di nove assegni bancari emessi in favore del professionista, quest'ultimo non ha dimostrato che detti assegni si riferissero a compensi relativi a prestazioni svolte in precedenza dal professionista.

Assegno postdatato idoneo mezzo di pagamento

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Secondo gli Ermellini è stata fatta corretta applicazione sia dei criteri di imputazione dei pagamenti che del principio dell'onere della prova, in quanto, una volta dedotta l'estinzione del debito con la produzione degli assegni, era onere del creditore dimostrare che gli assegni si riferissero ad altre prestazioni, sia dei criteri di imputazione dei pagamenti.

Per la Cassazione, a nulla rileva che gli assegni fossero postdatati, in quanto l'assegno postdatato, inteso nella sua obiettiva idoneità strutturale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti, effettuati con assegni postdatati, non costituiscono mezzi anormali di pagamento (cfr. Cass. n. 15794/2018).

Scarica pdf Cassazione Civile, ordinanza n. 10322/2020

Foto: 123rf.com
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