La sospensione dei termini per l'accertamento con adesione prevista dal Cura Italia non deve trarre in inganno il contribuente ma va valutata con attenzione

di Valeria Zeppilli - Con la circolare n. 6 del 23 marzo 2020 (sotto allegata), l'Agenzia delle Entrate ha approfondito in maniera utile per tutti gli interessati la questione della sospensione dei termini per gli accertamenti con adesione prevista dal Decreto "Cura Italia" come sussidio per affrontare in maniera più "leggera" l'emergenza coronavirus.

Accertamento Agenzia delle entrate: le opzioni per il contribuente

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A tale proposito, occorre preliminarmente ricordare che il contribuente che riceve un accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate ha diverse scelte davanti a sé: o effettua il pagamento, rinuncia all'impugnazione e paga la sanzione nella misura di 1/3 o propone ricorso dinanzi alla commissione tributaria competente entro il termine massimo di 60 giorni o, infine, presenta istanza di accertamento per adesione.

In tale ultimo caso, i termini per presentare ricorso si sospendono per 90 giorni.

Le misure del decreto Cura Italia

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Per alleviare i contribuenti, il decreto Cura Italia ha introdotto due importanti sospensioni: nel periodo che va dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, non decorrono né il termine per l'impugnazione dell'accertamento dinanzi alla commissione tributaria né il termine di ulteriori 90 giorni concesso in caso di ricorso alla procedura di accertamento con adesione.

Accertamento notificato durante la sospensione

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In questo periodo quindi, le ipotesi che si possono verificare in caso di accertamento con adesione sono due.

Innanzitutto, può accadere che l'avviso di accertamento sia ricevuto dal contribuente durante il periodo di sospensione dei termini, ovverosia tra il 9 marzo e il 15 aprile.

In tal caso, se si ricorre all'accertamento con adesione, il termine di complessivi 150 giorni (60 + 90) inizierà a decorrere direttamente dal 16 aprile.

Accertamento notificato prima della sospensione

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L'ipotesi a cui prestare maggiore attenzione è tuttavia la seconda.

L'avviso di accertamento è stato ricevuto dal contribuente prima del 9 marzo e prima di tale data è stata presentata istanza di adesione. Il termine complessivo di 60 + 90 giorni per l'impugnazione, però, non era ancora decorso.

In tal caso, non bisogna incorrere nell'errore di contare la sospensione per due volte, rischiando così di presentare impugnazioni fuori termine.

L'esempio dell'Agenzia delle entrate

L'esempio fatto dalla circolare è chiarissimo.

Si ipotizza che l'avviso di accertamento è stato notificato il 21 gennaio e l'istanza di accertamento con adesione è stata presentata il 20 febbraio.

Tra la notifica dell'avviso e l'istanza sono trascorsi 30 dei 60 giorni a disposizione per proporre il ricorso. Dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni aggiuntivi concessi in ragione dell'adesione, ai quali dovranno poi essere sommati gli ulteriori 30 giorni rimasti per l'impugnazione ordinaria, per un totale di 120 giorni.

In ragione della sospensione prevista dal Cura Italia, 17 giorni sono decorsi sino al 9 marzo 2020 e dal 16 aprile ne dovranno decorrere altri 103. Il ricorso va proposto, quindi, entro il 28 luglio 2020.

Per evitare di incorrere in errori irrimediabili, è quindi necessario effettuare i conteggi con la massima attenzione possibile.

Istanza di adesione a distanza

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Infine, è utile porre in evidenza che la circolare dell'Agenzia delle entrate ammetta la possibilità di avviare e gestire il procedimento di adesione anche a distanza, avviandolo tramite p.e.c. o posta elettronica ordinaria secondo le indicazioni della circolare stessa.


Si ringrazia lo Studio Legale Avv. Alessandra Amatucci per la cortese segnalazione

Scarica pdf circolare Agenzia delle Entrate n. 6 del 23 marzo 2020
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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