Marzo e Aprile sono notoriamente i mesi in cui le scuole, primarie e secondarie, organizzano i viaggi d'istruzione. Come comportarsi alla luce dell'epidemia di Coronavirus

di Simone Di Tano - Il Covid-19, comunemente denominato Coronavirus, continua a destare preoccupazioni a livello nazionale e internazionale.

Come noto, infatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato, il 30 gennaio 2020, l' "Emergenza Internazionale di Salute Pubblica", un appello rivolto agli Stati mirato ad elevare i livelli di allerta, seppur di contenuto non vincolante.

Nonostante ciò, in Italia, anche a seguito del rapidissimo incremento di contagi avvenuti sul territorio nazionale, è stato emanato il Decreto Legge n. 6/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il Dpcm del 4 marzo 2020

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In attuazione di tale decreto, il 4 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo D.p.c.m., volto a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi sul territorio nazionale, favorendo, pertanto, l'omogeneità degli stessi.
Tra questi, risulta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sospensione di tutte le manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (inclusi quelli cinematografici e teatrali), degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina e, altresì, dei viaggi d'istruzione.
Come evidente, i disagi sottesi a tale situazione risultano essere notevoli, soprattutto per le scuole, spesso costrette ad annullare i viaggi d'istruzione prenotati con largo anticipo.
Come ci si deve comportare in questi casi? Si ha diritto eventualmente ad un rimborso?

Il rimborso del viaggio

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Come visto, il D.p.c.m. firmato il 4 marzo 2020, sancisce la sospensione dei viaggi d'istruzione.
In particolare, l'art. 1, lett. e) del suddetto decreto stabilisce che "sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado".
Occorre chiedersi, pertanto, se alla luce di tale previsione normativa, le scuole (e conseguentemente gli alunni) abbiano o meno diritto alla restituzione di quanto già versato per la prenotazione del viaggio.
Innanzitutto, è necessario verificare la data di quest'ultimo: difatti, ai sensi dell'art. 4 del D.p.c.m. in questione, le disposizioni del decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo (ndr 4 marzo 2020) fino al 3 aprile 2020.
Di conseguenza, occorre accertare se i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate o le uscite didattiche comunque denominate rientrino in tale periodo temporale (4 marzo - 3 aprile 2020).
In questo caso, vi sono tutti gli estremi per attivare la procedura di rimborso.

Legittimo il rimborso integrale

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Infatti, il Decreto Legge n.6/2020 statuisce che le conseguenze sottese alla sospensione dei viaggi di istruzione a causa del COVID-19 sono equivalenti a quelle previste dall'art. 41, quarto comma, del Codice del Turismo.
Tale articolo prevede che "in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare".
Risulta evidente, pertanto, che l'evolversi della situazione epidemiologica di Covid-19 non può che rappresentare una circostanza inevitabile e straordinaria, e come tale, ai sensi del comma quarto dell'art.41 del Codice del Turismo, legittima il viaggiatore al recesso contrattuale e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto.
Infine, è doveroso precisare che tali disposizioni si applicano a prescindere dalla Regione di destinazione: l'organizzatore, dunque, non potrà opporre al viaggiatore la circostanza che il luogo di destinazione non risulti essere nella c.d. "zona rossa".
Difatti, l'art. 1 del D.p.c.m. del 4 marzo, prevede che le misure volte al contrasto e al contenimento del diffondersi del virus COVID-19 si applicano "sull'intero territorio nazionale".


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