Il Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia, con il decreto n. 50/2020 rigetta l'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dell'avvocato per il Coronavirus

di Annamaria Villafrate - Il Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia, con decreto n. 50/2020 (sotto allegato) rigetta l'istanza di rinvio dell'udienza avanzata dal difensore del ricorrente dettata da ragioni di tutela delle figlie, alla luce delle ordinanze ministeriali che hanno ritenuto integrare il legittimo impedimento, la mancata comparizione del genitore avvocato, al fine di tutelare i minori. Per il Tar, infatti, il D.P.C.M. che dal 2 marzo regola la materia, dettando misure urgenti per il contenimento del Corona Virus, non contiene disposizioni simili o consimili a quella invocata dal difensore.

Azione contro archiviazione istanza per rinnovo permesso di soggiorno

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Un extracomunitario, difeso dal proprio avvocato, agisce davanti al Tar della Regione Lombardia, Sezione staccata di Brescia, prima sezione. Il ricorso è finalizzato all'annullamento del provvedimento del Questore con cui è stata disposta l'archiviazione dell'istanza da lui presentata per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in quanto il precedente, rilasciato per lavoro autonomo, è scaduto in data 16.12.2017. L'udienza di discussione viene fissata per il 4 marzo 2020.

L'avvocato chiede il rinvio dell'udienza per il Coronavirus

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Il difensore in data 2 marzo deposita istanza di rinvio dell'udienza di discussione alla luce delle ordinanze Ministeriali, assunte d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna secondo cui "costituisce legittimo impedimento la mancata comparizione del genitore avvocato, volta alla tutela dei minori", visto che lo stesso è padre di due bambine.

Il Coronavirus non legittima il rinvio dell'udienza

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Il Tar Lombardia, Sezione di Brescia, con decreto n. 50/2020 respinge la richiesta di rinvio avanzata dall'avvocato ritenendo che: "il D.P.C.M. 1 marzo 2020, che da oggi 2 marzo regola la materia, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non sembra contenere disposizioni del tenore citato dal difensore, né altre consimili".

Parimenti l'ordinanza 21 febbraio 2020 e quella del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute, d'intesa con il presidente della Regione Lombardia tra l'altro scadute, non sembrano contenere simili prescrizioni. Totalmente irrilevante infine quanto disposto per il territorio della Regione Emilia Romagna.

Il Tar informa tuttavia che, per quanto riguarda le udienze pubbliche e le camere di consiglio fissate per le misure cautelari collegiali, il Presidente ha chiarito che i difensori sono sentiti solo se ne fanno richiesta e che i ricorsi chiamati all'udienza pubblica sono assegnati a sentenza anche se gli avvocati non compaiono.

Per ridurre i rischi di contaminazione il Tar suggerisce inoltre ai difensori d'intervenire personalmente all'udienza pubblica o camerale solo se ritengono rilevante l'integrazione orale delle difese svolte in forma scritta. In ogni caso è preferibile che essi segnalino alla controparte e al Collegio tramite invio congiunto alla Segreteria della Sezione staccata, il loro intervento o meno all'udienza. Per quanto riguarda infine le cause trattate in fase cautelare, se fanno istanza o se si oppongono motivatamente alla decisione in forma semplificata, resta fermo che la determinazione relativa a tale modalità di definizione della controversia appartiene solo al Collegio.

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Foto: 123rf.com
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