La nozione di cittadinanza e la natura giuridica della cittadinanza romena ed europea nella letteratura e nella dottrina

di Alexandru Arsen e Svetlana Bounegru* - La definizione della nozione di cittadinanza come qualità della persona nella dottrina giuridica non presenta difficoltà. Il problema che si pone è la determinazione della natura giuridica della cittadinanza. Essendo un argomento controverso nella letteratura, nel presente articolo si cercherà di chiarire la questione analizzando il problema. La letteratura di specialità e il problema della natura giuridica della cittadinanza è variegata e controversa riguardo le rispettive teorie, non troviamo alcuna definizione concreta circa la natura giuridica della cittadinanza. I giuristi romeni come ad esempio V.Popa non esaminano l'argomento mentre E.S. Tanasescu e I. Muraru si riferiscono solo ad una teoria, G. Vrabie ne sviluppa tre e un gruppo di autori tra cui I.Deleanu, I Guceac; A. Arseni, T. Carnat accettano alcune teorie, altre sono sottoposte all'analisi critica.

La definizione del sintagma "natura giuridica della cittadinanza"

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La dottrina giuridica costituzionale non è unanime per quanto riguarda la natura giuridica della cittadinanza. L'identificazione della natura giuridica consiste nel legame specifico che unisce un cittadino al suo stato, a questa affermazione sono state date diverse spiegazioni, partendo dalla definizione del sintagma e finendo con le teorie rispettive. Determinare la natura giuridica di ogni fenomeno significa inquadrarlo" in una delle categorie fondamentali della scienza del diritto, categorie che attraverso la spiegazione dell'essenza dei fenomeni aiutano alla conoscenza e alla generalizzazione scientifica"[1].

Un primo tentativo di definire il sintagma natura giuridica della cittadinanza la troviamo presso T.Cârnaţ, il quale sostiene l'appartenenza della cittadinanza ad una delle categorie giuridiche. In questo contesto, la natura giuridica della cittadinanza significa l'identificazione e la determinazione dell'essenza delle „fonti", „le premesse" o le fondamenta che generano la qualità di cittadino della persona fisica.

L'analisi delle teorie che riguardano la natura giuridica della cittadinanza

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Nell'articolo esamineremo le teorie che riguardano la cittadinanza nel seguente ordine:

1. La teoria del legame di appartenenza dello stato;

2. Cittadinanza come elemento costitutivo dello stato;

3. La teoria della cittadinanza come rapporto giuridico;

4. La teoria contrattualistica;

5. La teoria - cittadinanza come statuto personale;

6. La teoria della condizione, della situazione giuridica;

7. La teoria della manifestazione unilaterale della volontà;

8. La teoria della cittadinanza come elemento della capacità giuridica.

La teoria del legame di appartenenza allo Stato

Questa teoria qualifica la cittadinanza come appartenenza della persona allo stato, in virtù della quale la persona ha nei confronti dello stato diritti stabiliti dalla legge, nonché obblighi che corrispondono ai diritti dello stato nei suoi confronti. Questo concetto si riflette nella „Legge sulla cittadinanza romena": la cittadinanza romena esprime l'appartenenza di una persona allo stato romeno (art. 1, comma 1)[2]. Si deduce che la cittadinanza è un rapporto giuridico e questo modo di definire la cittadinanza secondo I. Deleanu, resta però discutibile per diverse considerazioni: a) dal punto di vista tecnico-giuridico, la cittadinanza non può essere inquadrata nella categoria dei rapporti giuridici, limitandosi a disegnare l'insieme dei diritti e degli obblighi specifici della condizione di cittadino; b) semplice caratterizzazione della cittadinanza come rapporto giuridico lascia aperto il problema di sapere quale è la categoria di rapporti giuridici di cui fa parte; c) la cittadinanza non potrebbe essere definita come "rapporto giuridico" perché in realtà esprime la posizione di una persona non solo in un rapporto giuridico ma in un insieme di rapporti[3].

La cittadinanza è più di una semplice relazione di appartenenza, sottolinea I.Deleanu, si tratta della situazione giuridica che risulta dai rapporti giuridici che intervengono tra una persona fisica e lo stato romeno, situazione caratterizzata dalla pienezza dei diritti e degli obblighi reciproci previste dalla Costituzione e dalle altre leggi[4]. La cittadinanza esprime il legame che unisce un individuo, un gruppo di individui o determinati beni con un certo stato. Una parte della dottrina considera che questa visione non è scientifica „poiché parte dall'idea che i rapporti giuridici - rapporti essenzialmente sociali, che si trovano sotto l'incidenza di una norma giuridica - potrebbero sorgere tra beni e persone, da una parte e dall'altra perché mette sullo stesso piano di eguaglianza persone e beni"[5]. L'uomo è soggetto non solo perché è sottoposto alle leggi della natura e a quelle dello sviluppo della società, ma anche perché è produttore e portatore delle relazioni sociali[6].

Cittadinanza come elemento costitutivo dello Stato

Secondo questa teoria, la cittadinanza è semplicemente un elemento costitutivo dello stato, l'organizzazione del potere dello stato[7] si realizza in rapporto con la popolazione e con il territorio. È ovvio che la cittadinanza non deve essere ridotta al solo significato di uno degli elementi costitutivi dello stato. Come appartenenza di una persona ad un determinato stato, la cittadinanza è un legame giuridico dal quale ne derivano diritti e obblighi specifici, reciproci, tra la persona e lo stato[8].

La teoria della cittadinanza come rapporto giuridico

Secondo questo concetto, la cittadinanza sarebbe un rapporto politico e giuridico „di dominazione e sottomissione", da cui derivano diritti e obblighi" sia per quanto riguarda l'individuo nei confronti dello stato sia lo stato nei confronti dell'individuo". Apparentemente questo rapporto non è di natura involontaria, ma I.Deleanu osserva che qualche volta il "rapporto di cittadinanza" è tuttavia un rapporto volontario (il caso dell'acquisto della cittadinanza attraverso la presentazione della domanda). Infine, la cittadinanza non può essere qualificata come „rapporto" poiché attraverso la nozione di rapporto giuridico non viene designata la totalità dei diritti e degli obblighi dei partecipanti a quella relazione giuridica.

Esaminando questo concetto G. Vrabie parte dalla teoria del diritto in base alla quale il rapporto giuridico è „una relazione tra due soggetti determinati, in virtù del quale le parti appaiono titolari di diritti e obblighi reciproci, diritti che possono essere attuati all'occorrenza con l'aiuto degli organi dello stato.

L'essenza del rapporto giuridico dal punto di vista della teoria generale del diritto prevede che „ogni relazione sociale cada sotto l'incidenza della norma giuridica oppure venga regolamentata da essa, alcuni partecipanti a questa relazione hanno diritti soggettivi, altri hanno solo obblighi giuridici, questi essendo attuati e assicurati, in caso di necessità con la forza coercitiva dello stato"[9].

La cittadinanza non appare come una relazione, ma come un complesso di relazioni che regola l'equilibrio tra il potere dello stato e la libertà della persona fisica. La correlazione dei diritti e degli obblighi che formano il contenuto di questi rapporti tra stato e cittadinanza si presenta in modo diverso nei confronti di altri rapporti giuridici, molti degli obblighi dello stato non potendo essere imposti al cittadino"[10].

Tuttavia la cittadinanza non può essere caratterizzata come rapporto giuridico, perché in realtà essa definisce la posizione di una persona non solo nell'ambito di un solo rapporto giuridici ma in un complesso di rapporti giuridici"[11].

La Teoria contrattualistica

La teoria considera la cittadinanza un rapporto contrattuale, il legame di sottomissione è contrattuale e questo significa che esso nasce da un accordo di volontà - quella dello stato da una parte e quella dell'assoggettamento dall'altra. Questa teoria sulla natura giuridica della cittadinanza fa nascere l'idea che lo stato significa un'unione di persone, unione che nasce da una serie di contratti tra individui e il potere dello stato.

Il concetto però viene respinto poiché con l'acquisto della cittadinanza con la nascita, la volontà non può essere espressa ne fino ne dopo l'acquisto della stessa anche se l'accordo di volontà in modo normale deve manifestarsi fino alla conclusione del contratto.

Generalmente, lo statuto giuridico delle parti contraenti (diritti e obblighi) sono diversi nei rapporti a seconda del tipo di contratto e nel caso della cittadinanza i diritti e gli obblighi sono espressamente formulati dalle costituzioni o da altre leggi. In questo ordine di idee il contratto e la cittadinanza sono diversi per natura, ad esempio l'acquisto della cittadinanza con la nascita non può essere espresso la volontà[12].

Tuttavia, I. Deleanu propone tre idee a) Il contratto è il prodotto di un accordo di volontà e le due volontà devono manifestarsi anteriormente alla conclusione di quest'ultimo. Nel caso dell'acquisto della cittadinanza con la nascita, la volontà del neonato non può essere espressa né prima né dopo la conclusione del contratto e neanche nel momento dell'acquisto della cittadinanza, vale a dire con la nascita. B) Nel caso del contratto, con l'accordo della volontà si stabilisce sia un legame tra i partecipanti al contratto sia con il suo contenuto. Per quanto riguarda la cittadinanza, ne all'atto dell'acquisto con la nascita ne all'atto dell'acquisto tramite richiesta esplicita viene stabilito dalle parti un contenuto differenziato di diritti e obblighi che spettano alle parti contraenti, il contenuto del rapporto giuridico di cittadinanza essendo quello previsto dalla legge; c) In più, la teoria contrattualista sulla natura giuridica della cittadinanza appare infondata, gli effetti giuridici possono cessare con la manifestazione unilaterale della volontà di una delle parti. In materia di cittadinanza esistono situazioni in cui la stessa può essere persa senza che il cittadino manifesti la volontà in questo senso.

La teoria della cittadinanza come statuto personale o statuto giuridico

I sostenitori di questa teoria considerano „statuto personale" come equivalente di classe sociale, età, sesso, ecc. e consiste nell'assoggettamento a determinati poteri dello stato[13]. Attraverso il concetto di statuto o quello di situazione giuridica si vuole affermare che la produzione di alcuni fatti giuridici ha lo scopo di investire una persona con „un insieme di diritti e obblighi" derivati dal contenuto.

La teoria della condizione, situazione giuridica

Questo concetto permette di dare la convinzione che lo stato è obbligato a garantire questi diritti, così come il cittadino è obbligato nei confronti dello stato di adempiere agli obblighi costituzionali e legali[14]. Per queste considerazioni la teoria è chiamata anche „la causa dei diritti e degli obblighi del cittadino"[15]. Si considera che attraverso l'istituzione della cittadinanza lo stato ha l'obbligo giuridico, politico e morale di assicurare la pienezza dei diritti e delle libertà fondamentali e di proteggere la cittadinanza.

La teoria della manifestazione unilaterale della volontà

Questo concetto mette alla base alla della natura giuridica della cittadinanza tutti presupposti per l'acquisto della stessa, l'opinione rispettiva ha origine dalla dottrina costituzionale romena nel periodo interbellico[16]. Si considera che „nel caso dell'acquisto della cittadinanza con la nascita e soprattutto con la richiesta specifica di acquisto, lo stato manifesta unilateralmente la sua volontà, la naturalizzazione diventando solo un atto unilaterale di potere pubblico[17].

Accettando parzialmente questa teoria I. Guceac sottolinea che „in nessun caso può essere concessa la cittadinanza di uno stato con la naturalizzazione se la persona non lo sollecita espressamente"[18]. In questo contesto viene mostrato che „fino alla manifestazione unilaterale della volontà, lo stato deve ricevere un sollecito dalla persona per concederle la cittadinanza attraverso la naturalizzazione. Se lo stato rifiuta unilateralmente la concessione della cittadinanza, la decisione può essere impugnata"[19].

La teoria - cittadinanza come elemento della capacità giuridica

La cittadinanza è stata considerata un elemento della capacità giuridica, essa appare solo in determinati ambiti del diritto, dissociata dalla capacità di utilizzo e di esercizio[20]. La distinzione tra le due forme di capacità manca di importanza pratica e teorica in quell'ambito del diritto in cui la capacità di esercizio della persona nasce con la capacità di utilizzo e non perché si ha la possibilità di essere soggetto di diritto e di conseguenza avere diritti e obblighi soggettivi. I. Deleanu conclude che la cittadinanza non è una semplice „possibilità" di avere diritti e di assumersi obblighi soggettivi, ma una categoria con un contenuto concreto e complesso che si esprime attraverso diritti e obblighi e sottolinea che lo stato emette l'atto che prova il possesso della cittadinanza.

In quest'ordine di idee, partendo dalla categoria giuridica "soggetto di diritto" I. Muraru considera che la cittadinanza è un elemento, una parte che compone la capacità giuridica. Nello stesso tempo, l'autore da alcune spiegazioni riguardo la capacità giuridica poiché gli si potrebbe obiettare che la cittadinanza essendo un elemento, una parte della capacità giuridica, potrebbe apparire come una possibilità astratta e dall'alto canto in nessun caso la cittadinanza può essere una possibilità astratta[21].

L'autore stabilisce che „attraverso i soggetti dei rapporti giuridici o soggetti di diritto si intendono i partecipanti ai rapporti giuridici che hanno la qualità di essere titolari dei diritti e degli obblighi e formano il contenuto del rapporto giuridico"[22]. Le persone fisiche appaiono come soggetti dei rapporti giuridici come cittadini, stranieri o apolidi, alcuni giuristi sottolineano che in determinati rapporti giuridici, gli stranieri e gli apolidi non possono essere titolari di diritti e doveri, perché viene a mancare una parte della capacità giuridica[23].

Generalmente la capacità giuridica è l'attitudine generale e astratta della persona (fisica o giuridica) di essere titolari di diritti e di assumersi gli obblighi, potendo avvalersi dell'aiuto degli organi di diritto per realizzare questi diritti. Si sottolinea che le persone fisiche nell'ambito dei rapporti giuridici appaiono come cittadini, come stranieri e come apolidi, ad eccezione del fatto che le ultime due categorie di persone non sono riconosciute soggetti di diritto in determinati rapporti. Qui potremmo porci la domanda se gli stranieri e gli apolidi hanno capacità giuridica[24].

La letteratura di specialità definisce la capacità giuridica come riconoscimento alla persona della possibilità di essere soggetto di diritto, di avere obblighi e diritti[25]. La capacità giuridica, scrive N. Popa, appare come premessa della qualità del soggetto di diritto e come partecipante al rapporto giuridico, come possibilità riconosciuta dalla legge di avere diritti e obblighi giuridici.

Al contrario, in passato, gli schiavi non erano soggetti di rapporti giuridici ma erano considerati beni, gli schiavi non avevano la capacità di essere soggetti nei rapporti giuridici, perché non erano riconosciuti come persone. Uno degli elementi essenziali della capacità giuridica è la qualità di essere persona fisica (o giuridica se ci riferiamo a quelle collettive).

Si potrebbe affermare che le leggi abbiano ristretto la capacità giuridica in determinate categorie di rapporti giuridici sia per gli stranieri che per gli apolidi, dando una capacità giuridica piena solo ai cittadini, la capacità giuridica nel diritto costituzionale è piena nel caso dei cittadini e ristretta nel caso degli stranieri e degli apolidi. È necessario aggiungere che la divisione in capacità giuridica piena e ristretta non deve essere confusa con la divisione della capacità di esercizio piena e ristretta che si trova in alcuni rami del diritto, come il diritto civile. La persona fisica, cittadino, è e può essere soggetto di tutti i rapporti giuridici il cui contenuto lo formano i diritti e i doveri fondamentali e in modo speciale i diritti politici. Anche se ogni cittadino nel diritto è un soggetto unitario, l'attitudine di essere soggetto di diritto può avere aspetti diversi in funzione del carattere dei rapporti giuridici in cui può figurare come parte integrante.

In base alla teoria generale del diritto, la legge riconosce ad ogni cittadino dello stato come soggetto di diritto, anche se questo non significa che riconosce nello stesso tempo la capacità di essere titolare di diritti e obblighi in qualsiasi ambito dei rapporti giuridici, ma la capacità di essere titolare di diritti e obblighi in un determinato ambito dei rapporti giuridici[26].

Nel definire la cittadinanza romena "come qualità della persona", siamo partiti dall'idea che è una qualità della persona solo nella misura in cui considera questa qualità come un elemento costitutivo della capacità giuridica, così com'è la qualità della persona fisica.

La cittadinanza europea

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Dopo aver analizzato la natura giuridica del diritto interno, cerchiamo di identificare la natura giuridica della cittadinanza europea. L'istituzione della cittadinanza dell'UE rappresenta una delle più importanti innovazioni del Trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992. La seconda parte del Trattato CE è dedicata alla "Cittadinanza UE" ed è collocata in modo significativo subito dopo "Principi" e prima delle "Politiche comunitarie", ciò denota una rilevanza generale nell'impianto del Trattato. La cittadinanza dell'UE identifica uno statuto che si riferisce solo alle persone fisiche essendo escluse le persone giuridiche anche se quest'ultime sono destinatarie di libertà fondamentali previste dal Trattato come ad esempio la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi[27].

Il conferimento della cittadinanza Ue nasce dal Trattato di Maastricht e dipende dal possesso della cittadinanza di uno stato membro, le altre condizioni rimangono irrilevanti[28]. Risulta che l'acquisto (o la perdita) della cittadinanza di uno stato membro dell'Unione europea implica l'attribuzione automatica della cittadinanza Ue[29]. Il carattere ausiliare della cittadinanza europea rispetto a quella nazionale è evidenziato dalla modifica introdotta dall'art. 17 CE con il Trattato di Amsterdam. La precedente formulazione dell'articolo 17 era la seguente:" è cittadino dell'Unione Europea chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro", più tardi attraverso le modifiche dello stesso articolo dal Trattato di Amsterdam la formulazione è la seguente: "la cittadinanza dell'Ue completa e non sostituisce quella nazionale". Così è stato sottolineato subito che non è una nozione autonoma ma è lasciata alla discrezione di ogni stato membro, e l'identificazione della sfera dei beneficiari delle posizioni soggettive che sono incluse in questa nozione dipende dalla legislazione nazionale[30].

Conclusioni

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In conclusione, si può affermare che I. Deleanu considera due constatazioni:

a) La cittadinanza esprime un insieme organico di diritti e obblighi e il loro sistema forma "lo statuto giuridico" o la "situazione giuridica" del cittadino;

b) Questi diritti e obblighi, determinati dalla legge, devono essere valutati nell'ambito dei rapporti generali esistenti tra stato e i suoi cittadini, rapporti che hanno un carattere giuridico[31].

Deleanu definisce la cittadinanza come situazione giuridica che risulta dai rapporti giuridici che intervengono tra una persona fisica e lo stato romeno, esprimendo l'appartenenza della persona allo stato, situazione caratterizzata dalla pienezza dei diritti e degli obblighi reciproci determinati dalla legge.

Alla base delle teorie che riguardano la natura giuridica della cittadinanza si trova il concetto che la cittadinanza rappresenta il legame reciproco tra la persona fisica e lo stato, che sono due soggetti di diritto. La qualità di cittadino determina lo statuto giuridico della persona in qualità di soggetto di diritto.

*ARSENI Alexandru

Professore universitario,

Doctor habilitat in diritto costituzionale presso l'Università di Stato della Moldavia

BOUNEGRU Svetlana

Dottore di ricerca in diritto. Roma, Italia

[1] D. Tudor. Natura juridică a cetăţeniei. Studia Universitatis, Babeş Bolyai, Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, 1968, p.3;

[2]La legge sulla cittadinanza romena // Monitorul Oficial della Romania, nr.44 del 16.03.1991;

[3] I. Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat, vol.II, Bucureşti, Europa Nova, 1996, p.28;

[4] I. Deleanu, op.cit., p.24;

[5] A. Arseni, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat, Chisinau, CEP USM, vol.2, p.62; Guceac Ion, op.cit., p.14; Cârnaţ T., op.cit., p.219.

[6] I. Deleanu, op. cit., p.25-26

[7] T. Cârnaţ, Drept constituţional. Ediţia a 2-a (rev. şi adăug.), Chisinau, Ed. Print-Caro, SRL, 2010. p.216

[8] I. Deleanu, op.cit., p.26.

[9] G. Avornic, Tratat de teorie generală a statului şi dreptului, Vol.2, Chisinau, S.n. F.E.P. Tipografia Centrală, 2010, p.123-124;

[10] G. Vrabie, op.cit., p.411-412;

[11] T. Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar. Vol.1. Bucureşti, Lumina Lex, 2000, p.132;

[12] T. Cârnaţ, op.cit., p.218;

[13] Ibidem, p. 27.

[14]G. Vrabie, Drept Constituțional și instituții politice contemporane, Ed. Ștefan Procopiu, Iași, 1993, p.412; Cârnaţ Teodor, op.cit., p.219.

[15] O. Raneleti, Instituţii de drept public. Partea generală. Milano, 1955, p.46.

[16] Cârnaţ Teodor, op.cit., p.218.

[17] P. Negulescu, Drept constituţional român, Bucureşti, 1927, p.75.

[18] Guceac Ion, op.cit., p.13.

[19] T. Cârnaţ, op.cit., p.219.

[20] Deleanu Ion, op.cit., p.27.

[21] I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia a 14-a rev. Bucureşti, Ed. CH Beck, 2011, vol.2, p.116.

[22] N. Popa, Teoria generală a dreptului, Bucureşti, Bucuresti, Ed. C.H. Beck, 1992, p.191.

[23] I. Muraru, E.S. Tănăsescu,op. cit., p.117.

[24] P. Mengozzi, La riforma del diritto internazionale privato, 3° ed., Bologna, 2000, p. 69;

[25] N.Popa, op. cit., p.191.

[26] I. Muraru, E. S. Tănăsescu, op.cit., p.118.

[27] A. Lang, Articolo 17, in A Tizzano (a cura di), Trattati dell'Unione Eurpea e della Comunità europea, Milano, 2004, p.249;

[28] B. Nascimbene, M. Condinanzi, A. Lang, Cittadinanza dell'UE e libera circolazione delle persone, seconda edizione, Milano, Giuffrè Ed., p. 44-47;

[29]G. Vrabie, L'intégration européenne et la souveraineté d'État, dans le volume "Études de droit constitutionnel", Editions "L'Institut Européen", Iaşi, 2003, p. 276.

[30] B. Nascimbene, Profili di cittadinanza dell'Unione europea, in Riv. Int. Dir. Uomo, 1995,p. 247.

[31] I. Deleanu, op.cit., p.28.


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