Per la Cassazione, il fatto che la figlia abbia conseguito una borsa di studio di 800 euro mensili non va venire meno in capo al padre l'obbligo di mantenerla

di Annamaria Villafrate - Il conseguimento di una borsa di studio di 800 euro non si può considerare come condizione in grado di ritenere che la figlia abbia raggiunto la sua indipendenza economica. Per cui deve essere respinto il motivo del ricorso del padre con cui contesta la decisione della Corte d'Appello che lo obbliga a corrispondere 650 euro al mese per il mantenimento delle figlie. Questa la decisione contenuta nell'ordinanza n. 1448/2020 della Cassazione (sotto allegata).

Assegno mantenimento figlia

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Il giudice dell'impugnazione conferma la sentenza di primo grado che ha pronunciato la separazione dei coniugi, ha addebitato la separazione al marito e ha confermato l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere l'assegno in favore della moglie e della prole, nella misura di 650 euro mensili, oltre spese straordinarie.

Il ricorso in Cassazione

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Il marito soccombente ricorre in Cassazione sollevando diversi motivi di ricorso:

  • l'addebito a suo carico;
  • il mancato accoglimento della sua domanda di addebito della separazione alla moglie;
  • il riconoscimento dell'assegno in favore dell'ex;
  • l'obbligo di provvedere al mantenimento della prole, attraverso la corresponsione di un assegno mensile di 650 euro per le delle figlie, visto che la maggiore di età avrebbe raggiunto l'indipendenza economica, tanto che è andata a vivere in un'altra città.

Borsa di studio di 800 euro: rimane obbligo mantenimento figlia

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La Cassazione con l'ordinanza n. 1448/2020 rigetta il ricorso perché i vari motivi sollevati risultano inammissibili e infondati.

Per quanto riguarda la questione particolare che interessa esaminare in questa sede del mantenimento dei figli, gli Ermellini respingono il motivo sollevato dal ricorrente perché inammissibile e infondato.

Anche in questa occasione la corte intende dare seguito ala principio secondo cui: "l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica; il raggiungimento di detta indipendenza non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio (nella specie di 800 euro mensili) correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario". Non deducibili in sede di legittimità infine il trasferimento della figlia e la vendita di un immobili, perché sopravvenuti.

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Scarica pdf Cassazione n. 1448-2020

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