Per il Giudice di Pace di Torino va annullato il verbale di violazione della segnaletica orizzontale in difetto degli estremi precisi e dettagliati della violazione

di Lucia Izzo - Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione deve essere notificato al trasgressore. Pertanto, qualora nel verbale si contesti il mancato rispetto della segnaletica orizzontale, ma non venga precisata la prescrizione effettivamente violata, la sanzione potrà essere annullata.


Lo ha deciso il Giudice di Pace di Torino in una sentenza depositata il 27 novembre 2019 (sotto allegata) pronunciandosi su un ricorso di cui è stata promotrice la Globoconsumatori Onlus.


Segnaletica orizzontale

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Il conducente aveva proposto opposizione avverso il verbale con cui gli era stata contestata la mancata osservazione degli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale all'intersezione semaforizzata, accertata a mezzo di apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni.


Il magistrato onorario evidenzia come il verbale impugnato si limiti, tuttavia, a imputare al ricorrente il mancato rispetto della segnaletica orizzontale, senza precisare, nello specifico, quale prescrizione della segnaletica orizzontale presente in loco sarebbe stata violata.


Nelle fotografie prodotte in giudizio dalla P.A. si vedono la striscia di arresto, la striscia singola a delimitazione della corsia e la striscia a delimitazione del senso di marcia. Le riprese eseguite dall'apparecchio utilizzato per l'accertamento della condotta contestata non consentono di accertare quale tipo di segnaletica orizzontale non sia stata rispettata.

Difetto di estremi precisi e dettagliati della violazione

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L'art. 201, comma 1, C.d.S. dispone che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione, deve essere notificato al trasgressore.


Nel caso di specie, in difetto di estremi precisi e dettagliati della violazione, il magistrato ritiene di accogliere il ricorso e annullare il verbale impugnato e le sanzioni ivi riportate. Risulta in ogni caso dalla documentazione prodotta che l'impianto è adibito al controllo elettronico delle infrazioni semaforiche e pertanto esclude l'accertamento di altre violazioni.


Infatti, come risulta dalla comparsa costitutiva della parte resistente, il decreto di approvazione dell'apparecchio precisa che si tratta di un documentatore fotografico di infrazioni al semaforo quando lo stesso indica luce rosse; si precisa, invece, che l'utilizzo del dispositivo per rilevare infrazioni ex art. 146 C.d.S. debba essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Tanto premesso, il giudice onorario dispone l'annullamento dei verbali in oggetto.


Si ringrazia Globoconsumatori Onlus per la cortese segnalazione


Scarica pdf Giudice di Pace Torino, sent. 27 novembre 2019

Foto: 123rf.com
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