Circostanze aggravanti comuni: cosa sono, quando si applicano e qual è la loro funzione. Breve analisi delle circostanze elencate nell'art. 61 c.p.
Avv. Marco Sicolo - L'art. 61 del codice penale contiene l'elenco delle circostanze aggravanti comuni, quelle cioè che si applicano alla generalità dei reati (diversamente dalle circostanze speciali che valgono solo per determinate fattispecie di reato).

Circostanze aggravanti cosa sono

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Le circostanze aggravanti, come noto, sono quegli elementi accessori del reato che determinano un aumento della pena prevista per il reato base o l'applicazione di una pena di specie diversa.

In linea generale, la disciplina relativa all'applicazione delle circostanze aggravanti è contenuta negli artt. 64 e 66 c.p.

In estrema sintesi, secondo tale normativa l'aumento di pena può arrivare fino a un terzo di quella prevista per il reato semplice, quando la sua misura non sia direttamente stabilita dalla legge. Inoltre, nel caso di concorso di circostanze aggravanti, la pena risultante dagli aumenti da applicare non può essere superiore al triplo della pena base massima.

Quando si applicano le circostanze aggravanti

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In base alla disciplina generale delle circostanze, quelle aggravanti non possono trovare applicazione se non sono conosciute dal colpevole o sono da lui ignorate senza colpa (art. 59 c.p.).

Inoltre, l'errore sulla persona offesa dal reato comporta l'inapplicabilità delle circostanze aggravanti relative alle qualità e condizioni della persona offesa o ai suoi rapporti con il reo (art. 60 c.p.).

Funzione delle circostanze aggravanti

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Le circostanze aggravanti comuni considerate dall'art. 61 c.p. trovano applicazione quando non rappresentino elementi costitutivi del reato e non siano contemplate da altre norme quali circostanze aggravanti speciali.

Il motivo per cui sono previste dal legislatore è quello di rendere più aspra la pena in tutti quei casi in cui la fattispecie concreta sia caratterizzata da elementi oggettivi o soggettivi che ne incrementano il disvalore sociale, rispetto alla previsione normativa relativa al reato base.

Art. 61 c.p., quali sono le circostanze aggravanti comuni

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L'elenco delle circostanze aggravanti comuni contenuto nell'art. 61 c.p. comprende i seguenti casi, qui riproposti secondo la numerazione propria del testo normativo:

1) l'avere agito per motivi abietti o futili (cioè in base ad impulsi riprovevoli o chiaramente esagerati rispetto alla situazione; l'indagine sui motivi non coincide con quella relativa allo scopo perseguito dal reo con la sua azione);

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato (nella connessione tra reati considerata dalla norma rileva lo scopo perseguito);

3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento (si tratta di colpa cosciente, in cui l'agente non persegue il verificarsi dell'evento);

4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (si tratta, quindi, di casi di minorata difesa)

6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato (circostanza applicabile sia al latitante che all'evaso);

7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità (danno da valutare in base a criteri oggettivi);

8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto (quando non si tratta di reato proprio; in questo caso l'abuso di poteri si limita ad agevolare la commissione del reato);

10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio (il fatto, cioè, deve essere in qualche modo connesso all'altrui esercizio delle pubbliche funzioni);

11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità (anche qui, per potersi applicare l'aggravante, l'abuso, in questo caso privato, deve rendere più agevole il reato);

11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale (disposizione dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 249/10, in considerazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.);

11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (norma che rientra chiaramente nel quadro della tutela dei soggetti più deboli);

11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere (norma in qualche misura analoga a quella di cui al n. 6);

11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza (la norma comprende, quindi, la fattispecie della c.d. violenza assistita);

11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative (comma aggiunto dalla l. n. 3/18);

11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni (comma aggiunto dal D.L. n. 53/19).

Per approfondimenti, v. anche la nostra guida sulle Circostanze del reato attenuanti e aggravanti.


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