In caso di istanza dichiarata inammissibile, non sarà possibile riproporla in Cassazione trattandosi di materia che coinvolge valutazioni di merito incompatibili con le sue funzioni di legittimità

di Lucia Izzo - Qualora l'istanza di gratuito patrocinio sia stata dichiarata inammissibile, non è consentito rinnovarla innanzi alla Corte di Cassazione poiché coinvolge valutazioni di merito incompatibili con le sue funzioni di legittimità.


Lo ha precisato la Suprema Corte, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 24111/2019 (sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo che si era visto respingere la sua domanda di protezione internazionale umanitaria.


Il caso

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Il ricorrente aveva inizialmente avanzato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in vista della proposizione del ricorso in sede di legittimità, al Consiglio dell'ordine degli avvocati competente.


Il COA, tuttavia, aveva dichiarato inammissibile l'istanza per difetto assoluto di indicazione delle ragioni di detta impugnazione, avvertendo il medesimo ricorrente che l'istanza medesima poteva essere proposta al magistrato competente per il giudizio ai sensi dell'articolo 126 del d.p.r. numero 115 del 2002.


L'uomo, tramite il proprio difensore, ha rinnovato la propria istanza innanzi alla Corte di Cassazione, ma i giudici di Palazzo Cavour precisano che non è loro compito provvedere in proposito.

Gratuito patrocinio: l'organo competente a ricevere l'istanza

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La disciplina relativa all'organo competente a ricevere l'istanza è contenuta nell'articolo 124 del citato d.p.r. numero 115 del 2002.


Tale norma precisa che l'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, o, in mancanza di giudizio pendente, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.


Ancora, precisa il d.p.r., qualora a procedere sia la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il Consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.


Infine, il terzo comma dell'articolo 126 dello stesso d.p.r. soggiunge che, se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.

La Cassazione non può decidere sull'ammissione al gratuito patrocinio

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Dal combinato disposto delle due norme, spiega la Suprema Corte, emerge che, ove l'interessato intenda proporre ricorso per Cassazione, e il Consiglio dell'ordine competente (quello del luogo ove ha sede non già la Corte di cassazione, bensì il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato) non abbia accolto l'istanza, essa va riproposta per l'appunto al magistrato che, ivi, ha emesso il provvedimento impugnato.


La devoluzione della decisione sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato al solo giudice di merito, e mai alla Corte di cassazione, è alla base della previsione dettata dagli articoli 80, secondo comma, 96 primo comma, 112, terzo comma, 208, primo comma, del menzionato d.p.r. n. 115.


Infatti, la valutazione e la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato coinvolge valutazioni di merito che sono incompatibili con le funzioni di legittimità della Cassazione, come reso evidente anche dalla mancata inclusione, nel d.lgs. n. 150 del 2011, articolo 15, del presidente della Cassazione tra i presidenti chiamati a decidere sull'opposizione ex articolo 170 del testo unico sulle spese di giustizia (cfr. Cass. 5 maggio 2015, n. 8912).

Scarica pdf Cass., VI civ., ord. n. 24111/2019

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