Per la Suprema Corte, non commette reato il soggetto che, sottoposto a misura di prevenzione, viene beccato a guidare il motorino senza patente perché revocata dal prefetto

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 36648/2019 (sotto allegata) la Cassazione sancisce che non commette reato chi, sottoposto a misura di prevenzione, guida un ciclomotore senza patente. La depenalizzazione applicata in materia vale anche in questo caso, perché i ciclomotori fino a 50 c.c. non sono considerati "motoveicoli", il fatto poi che dal 2013 è previsto l'obbligo della patente anche per questi mezzi non ne giustifica l'estensione, che avverrebbe in malam partem, contrariamente al divieto di analogia sancito dall'art 14 disp prel. c.c.

La vicenda processuale

La Corte di appello riforma parzialmente la sentenza resa in primo grado, che ha giudicato con rito abbreviato R.Z. - imputato dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 75 d.lgs. n. 159/2011 e 116 d.lgs. n. 285 del 1992, perché, stante la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, si poneva alla guida di un ciclomotore, senza patente perché stata revocata e senza copertura assicurativa.

La sentenza di secondo grado assolve l'imputato dal reato di cui all'art. 75, comma 2, per insussistenza del fatto, mentre per quanto riguarda la condotta della guida senza patente

del ciclomotore, ridetermina la pena nell'ammenda di 1.200,00 euro, perché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 73 d.lgs 159/2011, dopo che, in regime di sorveglianza speciale, il Prefetto gli ha revocato la patente di guida. Ricorre in Cassazione il difensore dell'imputato lamentando l'errato inquadramento del fatto contestato all'imputato ai sensi dell'art 73 del dlgs n. 159/2011.

Niente reato per chi, sotto misura preventiva, guida il motorino senza patente

La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso dell'imputato, nella sentenza n. 36648/2019, dopo aver illustrato dettagliatamente il contenuto delle leggi in materia collegate al reato ascritto ha concluso che: "nella successione degli atti normativi emanati nel corso dell'anno 2011, il d.lgs. n. 159 del 2011 risale al 6 settembre 2011 (e la sua entrata in vigore, per la parte che qui rileva, è del

13 ottobre 2011). Intanto, era stato emesso il 18 aprile 2011 il decreto legislativo n. 59 del 2011, fonte che ha previsto, a far data dal 19 gennaio 2013, la necessità del conseguimento della patente di guida (sia pure, con i minimi requisiti autorizzativi della categoria "AM") per i conducenti dei ciclomotori. Ebbene, è ineludibile osservare che, ove il d.lgs. n. 159 del 2011 avesse avuto l'obiettivo di rimodellare la fattispecie di cui all'art. 73 cit. recependo e coordinando la novità normativa introdotta nel Codice della Strada al fine di estendere la punibilità della condotta sanzionata dall'art. 73 ai conducenti di ciclomotori, lo avrebbe fatto modificando i dati strutturali della fattispecie incriminatrice, essendo già nota la novità normativa riguardante la necessità di abilitazione (anche) per la guida dei ciclomotori. Ma ciò non è avvenuto.

L'esito di questo ragionamento è che tutti gli indici interpretativi rilevanti per chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 inducono a concludere che, in mancanza di un intervento normativo, rimangono immutate le distinzioni riguardanti le categorie dei motoveicoli e dei ciclomotori, con l'effetto che la platea dei destinatari della norma incriminatrice in esame non può ritenersi suscettibile di ampliamento sulla scorta di un'esegesi sistematica spinta al punto tale da inserire nella sua sfera di disciplina anche i conducenti dei ciclomotori per il solo fatto che pure per loro è ora necessario il conseguimento del titolo per l'abilitazione alla guida, ove poi il titolo manchi o sia revocato per l'effetto della misura di prevenzione.

Va, dunque, ritenuto che estendere l'applicazione dell'art. 73 cit. anche ai prevenuti che siano stati sorpresi alla guida di ciclomotori senza patente di guida sarebbe approdo contrario all'insuperabile divieto di analogia in malam partem in materia penale risultante dall'art. 1 cod. pen., dall'art. 14 disp. prel. cod. civ. e dall'art. 25 Cost.".

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