Il T.A.R. sospende l'ordinanza della Regione Puglia contro la plastica monouso. Necessario attendere le misure di attuazione della direttiva europea da parte degli Stati membri entro luglio 2021

di Lucia Izzo - In attesa dell'adozione, da parte degli Stati membri, delle misure di attuazione della direttiva europea "plastic free" (2019/904), alla quale sarà necessario adeguarsi entro il 3 luglio 2021, non è consentito alle Regioni "anticipare" la tutela sfruttando leggi regionali in una materia "trasversale" che necessita di misure di recepimento spettanti allo Stato e di scelte complesse in parte affidate alla stessa UE.


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Lo ha stabilito il T.A.R. Puglia, sezione unica, nell'ordinanza n. 315/2019 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso di una serie di associazioni di distributori di bevande contro la Regione Puglia e, in particolare, contro il provvedimento che aveva previsto dichiarato guerra alla plastica prevedendo restrizioni sulle spiagge.

Il caso

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Nel dettaglio, oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza balneare 2019 con cui la Regione, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino, aveva vietato sulle aree demaniali marittime pugliesi l'utilizzo di contenitori per alimenti, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande non realizzati in materiale compostabile, se monouso.


Inoltre, al fine di consentire l'esaurimento delle scorte di magazzino, la Regione aveva consentito la sola somministrazione, fino al 30 settembre 2019, delle bottiglie di acqua in plastica riciclabile. Prescrizione che ha scatenato la reazione delle associazioni di categorie che si occupano della distribuzione di bevande.


Nella sua difesa, la Regione sembra giustificare i divieti di utilizzo proprio in ragione della sopravvenuta direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale UE il 12 giugno 2019 ed entrata in vigore 20 giorni dopo.

Direttiva "plastic free" da recepire entro il 2021

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Il T.A.R. rammenta che il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 3 luglio 2021 anche se, specificamente, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi: all'articolo 5 (che introduce "restrizioni all'immissione sul mercato") a decorrere dal 3 luglio 2021.


Anche prescindendo da tale termine, tale direttiva necessita di misure di recepimento spettanti allo Stato, ex art. 117, comma secondo, lettera s), anche perché la materia incide sulla "tutela della concorrenza", di cui alla successiva lettera e) della norma costituzionale, nella parte in cui la disciplina europea importa restrizioni al mercato dei prodotti di plastica monouso.


Tali attese misure di attuazione della direttiva, inoltre, impongono una serie complessa di scelte di politica ambientale e di carattere tecnico (in parte affidate alla stessa Unione europea), tanto che, ad esempio, non sembra neppure completamente delineata la stessa definizione di "prodotto di plastica monouso".

Stop ai provvedimenti regionali che anticipano la "guerra" alla plastica monouso

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In conclusione, allo stato attuale delle cose, non sembra esserci spazio perché la regione (a livello legislativo piuttosto che direttamente nell'esercizio delle funzioni amministrative) sfrutti la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale, nell'ambito di una materia qualificata come "trasversale" (ex multis, Corte cost., n. 77/2017 e n. 83/2016.


Ciò principalmente perché l'intervento regionale non può "compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato", tanto meno in uno stadio in cui tale punto di equilibrio non è stato ancora trovato.


La direttiva, rammenta il T.A.R., non ha inoltre alcun effetto diretto, sia perché non possiede le caratteristiche per ritenerla self-executing, sia perché tale effetto consegue solitamente all'inadempienza dello Stato membro.


Poiché il termine al 30 settembre 2019 per l'esaurimento delle scorte dei prodotti plastici vietati riguarda solo le bottiglie e non esclude il danno grave e irreparabile, stante il flusso dei consumi e degli approvvigionamenti estivi, il Tribunale ritiene di accogliere l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospendere l'ordinanza balneare 2019 in attesa della trattazione di merito del ricorso (nell'udienza fissata al 19 febbraio 2020).

Scarica pdf T.A.R. Puglia, ord. n. 315/2019

Foto: 123rf.com
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