Secondo l'Agenzia delle Entrate non è richiesta l'imposta di bollo per il rilascio di duplicati informatici di documenti amministrativi informatici

di Lucia Izzo - Il duplicato informatico di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale non deve essere assoggettato all'imposta di bollo.


Il chiarimento sul punto è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 323/2019 (qui sotto allegata) fornita a seguito dell'interpello avanzato da una Regione che aveva rappresentato di aver intrapreso un processo di dematerializzazione degli atti monocratici e collegiali degli uffici e degli organi della giunta regionale, in adempimento degli obblighi previsti dal CAD.


Scambio di informazioni con la P.A. per via telematica

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In linea generale, ai sensi del d.P.R. n. 642 del 1972, ogni qual volta si richieda alla pubblica amministrazione (es. all'Anagrafe del Comune) la produzione e il rilascio di copie conformi dei documenti, è necessario che il richiedente paghi un'imposta di bollo.


Ma cosa accade qualora lo scambio di informazioni avvenga per via telematica e l'amministrazione si impegni a inviare al richiedete (es. via mail o PEC) un duplicato informatico di un documento informatico che la P.A. abbia formato in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale?


La Regione ha rilevato come il CAD prevede la possibilità di produrre e rilasciare duplicati informatici di documenti amministrativi informatici, prodotti in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, da trasmettere via PEC al richiedente.


Al riguardo, la Regione ha evidenziato, come il duplicato informatico costituisca, a tutti gli effetti un originale, per cui non occorrerebbe alcuna attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale; ancora, il duplicato verrebbe originato con modalità informatiche e trasferito al richiedente soltanto per via telematica. Da qui il quesito inerente l'insospettabilità all'imposta di bollo.

Copie conformi e imposta di bollo

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L'Agenzia rileva che, a norma dell'art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 642/1972, si applica l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli "Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi".


La nota 1 in calce al suindicato articolo specifica che "Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale". In particolare, per "copia" si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata (cfr. art. 5, comma 1, lett. b, del richiamato d.P.R. n. 642/1972).

Dal chiaro dettato della norma emerge, dunque, che, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge, le copie conformi devono essere assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 e il presupposto per l'applicazione dell'imposta si realizza, quindi, quando sulle copie è presente la dichiarazione di conformità all'originale redatta dal soggetto che rilascia la copia.

Documenti e duplicati informatici

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Relativamente ai documenti informatici, l'Agenzia osserva come il Codice dell'amministrazione digitale (cfr. d.lgs. 82/2005) definisca il duplicato informatico come "il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario".

Il successivo art.23-bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) dispone che "I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle linee giuda".


Ancora, il DPRCM 13 novembre 2014 recante stabilisce che "Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine".

Rilascio duplicati informatici: niente imposta di bollo

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Dal punto di vista tecnico, dunque, il duplicato è identico e indistinguibile dall'originale e si ottiene replicando il file originale stesso.


Dall'esame delle norme sopra riportate, risulta che il presupposto impositivo dell'imposta di bollo definito dall'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972, si realizza solo per le copie informatiche di documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all'originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.


Per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all'art. 23-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 82 del 2005 non è, invece, prevista alcuna dichiarazione di conformità all'originale. Pertanto, conclude l'Agenzia, si ritiene che per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non debba essere applicata l'imposta di bollo.

Scarica pdf Agenzia Entrate, risposta n. 323/2019

Foto: 123rf.com
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