Il punto sulla rinuncia all'eredità. Breve vademecum sull'istituto ex art. 519 c.c.: dalla dichiarazione agli effetti, dall'impugnazione alla revoca

Dott. Carlo Casini - La rinuncia all'eredità è un atto con il quale l'erede dichiara di non volere acquistare l'eredità, ad esempio per ragioni di mera convenienza economica, si può ad esempio ipotizzare in via esemplificativa, per maggiori presenze di passività rispetto ai crediti nella mole ereditaria.

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Effetti della rinuncia all'eredità

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Con l'atto di rinuncia l'erede fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza, ad esempio, che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.

Gli effetti della rinuncia sono da considerarsi retroattivi.

Chi rinunzia all' eredità ai sensi dell'art. 521 c.c. si considera come se non vi fosse mai stato chiamato.

Come si fa la rinuncia all'eredità

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La rinuncia all'eredità va fatta con una dichiarazione:

1) innanzi ad un Notaio del circondario in cui si è aperta la successione

oppure:

2) innanzi il Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (cancelleria della Volontaria Giurisdizione).

La dichiarazione deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale.

Rinuncia all'eredità: le tempistiche

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Per quanto riguarda le tempistiche e le relative regole di prescrizione, quelle della rinuncia sono le stesse valide per l'accettazione, ovvero nel termine di 10 anni. Qualora si debba ricorrere a un accertamento giudiziale per lo stato di figlio, i termini decorreranno a partire dalla relativa sentenza.

L'eredità con beneficio d'inventario

Resta possibile anche la scelta di accettare l'eredità con il beneficio di inventario, che permette di rispondere di eventuali debiti del de cuius solo nella misura massima dei valori ereditari senza poter mai arrivare il creditore del defunto ad avanzare pretese sul patrimonio personale dell'accettante (diversamente qualora l'eredità viene accettata senza inventario si può essere chiamati a rispondere dei debiti anche attraverso l'escussione del patrimonio personale dell'erede).

Merita certamente menzione la presunzione dettata dall'art. 485 c.c., che prevede per il chiamato all'eredità, che sia nel possesso dei beni ereditari, un onere di redazione dell'inventario entro il termine di tre mesi, prorogabile con istanza al tribunale (del circondario in cui si è aperta la successione per non oltre ulteriori tre mesi), pena l'essere qualificato in via presuntiva erede puro e semplice.

Impugnazione della rinuncia all'eredità

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L'art. 524 c.c. prevede, anche aprioristicamente dalla possibilità di frode, di impugnare la rinunzia all'eredità da parte dei creditori del defunto per somme fino alla concorrenza dei loro crediti.

Naturalmente si deve trattare di credito qualificato come liquido ed esigibile.

La legge pone come presupposto oggettivo dell'azione che la rinuncia comporti un danno concreto per il creditore che, qualora privato dell'azione, non avrebbe altro modo di vedere realizzato il suo credito con altre entrate (o altre aggressioni al patrimonio personale) del soggetto rinunciante.

Su tale requisito del danno concreto e della dimostrazione dell'incapacità da parte del debitore rinunciante di far leva sulle proprie risorse per assolvere il debito si veda la sentenza della Cassazione sezione VI n. 8519/2016.

Legittimazione e litisconsorzio

Legittimato passivo al contraddittorio in sede processuale con i creditori risulterà solo il soggetto chiamato all'eredità che poi vi ha rinunziato.

Non è previsto alcun litisconsorzio necessario con gli altri chiamati a qualsiasi titolo all'eredita, i quali, semmai, potranno intervenire con intervento adesivo dipendente nel procedimento per rafforzare le ragioni del debitore in virtù del loro interesse alla causa non tale però da essere valutabile come posizione giuridica autonoma come è nel caso della posizione giuridica dell'erede rinunziante.

Rinuncia all'eredità: nullità

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La dichiarazione di rinuncia, a pena di nullità, non deve essere condizionata, parziale e/o sottoposta a termine [art. 520c.c.]. E' parimenti da considerarsi nulla anche la rinuncia dietro corrispettivo.

La nullità della rinuncia per le cause summenzionate comporta l'implicita accettazione dell'eredità secondo l'opinione di una parte della dottrina a cui si contrappone chi ritiene la dichiarazione di rinuncia, reiterabile, purchè in osservanza delle forme prescritte dalla legge.

Revoca della rinuncia all'eredità

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L'art. 525 c.c. invece prevede la facoltà di chi essendo chiamato all'eredità vi rinuncia di poter revocare la sua rinuncia (ovviamente nei termini di prescrizione del diritto di accettare l'eredità) a patto che non sia già stata acquistata da altri chiamati e salvo pregiudizio delle ragioni dei terzi.

Sulla revocabilità della rinuncia si può condividere la perplessità circa la cacofonia concettuale che questa suscita con l' accostamento con il principio della retroattività della rinuncia stessa.

La rinuncia all'eredità è impugnabile solo per violenza o dolo a norma dell'art. 526 c.c., che fissa la decorrenza della prescrizione dell'azione in cinque anni dal cessa mento della violenza o della scoperta del fatto doloso.

Inoltre a norma dell'art. 527 c.c. chi essendo chiamato all'eredità, sottrae beni alla massa ereditaria, decade dalla facoltà di rinunziarvi e viene considerato erede puro e semplice.


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