E' lecito il rifiuto del lavoratore di continuare a svolgere la propria prestazione lavorativa in un ambiente oggettivamente insalubre e pericoloso.
E' il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella recente Sentenza 11664/2006.
Nel caso esaminato il datore di lavoro aveva contestato ad alcuni dipendenti un'infrazione disciplinare con sospensione cautelare dal lavoro per aver rifiutato di eseguire le proprie prestazioni lavorative a caua di una presunta insalubrità dell'ambiente .
La Corte ha ritenuto legittimo e quindi insuscettibile di sanzione espulsiva il rifiuto dei lavoratori di continuare a lavorare nel locale "galvanica" poiché estremamente "pericoloso a causa di gas e vapori tossici tra i quali agenti notoriamente cancerogeni quali il cromo, senza idonea aspirazione, condiffusione di polveri in ambiente di altezza inferiore a tre metri e scadenti condizioni generali di pulizia".
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