La Cassazione conferma la condanna dell'Arena di Verona al rimborso dei biglietti a causa dell'annullamento dello spettacolo, andato in scena in parte, per avverse condizioni meteo

di Lucia Izzo - Gli spettatori in arena, sorpresi da un improvviso acquazzone che costringe gli organizzatori a interrompere definitivamente lo spettacolo, avranno diritto al rimborso del biglietto. A norma del Codice civile l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Tuttavia, il debitore non potrà più pretendere o trattenere la controprestazione dall'altra parte, ovvero il costo del biglietto.

La vicenda

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 8766/2019 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso della Fondazione Arena di Verona, evocata originariamente in giudizio da alcuni spettatori che avrebbero dovuto assistere alla rappresentazione dell'opera lirica "Carmen" definitivamente interrotta per le avverse condizioni atmosferiche alla fine del 1° atto. Da qui la richiesta di restituzione del prezzo del biglietto da ciascuno pagato, accolta dai giudici di merito.


Una conclusione contestata dagli organizzatori i quali fanno presente che, una volta iniziata la rappresentazione, il contratto prevedeva la mancata restituzione del prezzo del biglietto. Inoltre, essendo stato lo spettacolo andato in scena in parte, il rimborso sarebbe comunque dovuto essere almeno ridotto stante la parziale esecuzione della prestazione artistica.

La Cassazione, invece, ritiene di aderire alle conclusioni del giudice a quo nella parte in cui ha considerato lo spettacolo lirico come un "un unicum di portata artistica non scindibile", escludendo l'ammissibilità di una esecuzione parziale di essa.

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Poiché, nel caso di specie, lo spettacolo non è stato eseguito "di fatto" nella sua totalità, pur dopo l'esecuzione del solo 1° atto, deve concludersi per l'estinzione dell'obbligazione, a norma dell'art. 1256 c.c., con piena liberazione del debitore incolpevole. Tuttavia, quest'ultimo, a norma dell'art. 1463 c.c., non può pretendere (o trattenere) la controprestazione dell'altra parte (ovvero il prezzo del biglietto), essendo venuto meno per circostanze oggettive il sinallagma contrattuale.


L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, spiegano gli Ermellini, si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass., n. 26959 /2007).


Appare dunque corretta la condanna della Fondazione al rimborso dei biglietti giacché, a fronte dell'automatico operare dell'effetto risolutivo ex art. 1463 c.c. con "liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile", la parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

Scarica pdf Cass., III civ., sent. n. 8766/2019

Foto: Claconvr by commons.wikimedia.org
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