Legge 241/1990
Avv. Valeria Zeppilli |

Legge 241/1990

La legge 241 del 7 agosto 1990 detta la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi
La legge n. 241/1990 è il provvedimento cardine sulla disciplina del procedimento amministrativo e in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. E' stata modificata da ultimo dalla l. n. 108/2021

Legge 241/90: i principi

Il primo capo della legge 241 del 7 agosto 1990 è dedicato ai principi che regolano l'attività amministrativa e si apre con un'enunciazione fondamentale, sulla quale si regge l'intero impianto normativo.

Ci si riferisce all'elencazione dei criteri che reggono tale attività e che sono quelli di:

  • economicità,
  • efficacia,
  • imparzialità,
  • pubblicità,
  • trasparenza.

Si specifica poi che, in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione adotta atti che non hanno natura autoritativa, la stessa agisce secondo le norme di diritto privato a meno che la legge non disponga diversamente.

Il procedimento

Sempre nel capo dedicato ai principi, la legge 241/90 detta le regole generali che reggono il procedimento amministrativo, disciplinandone l'avvio, la durata, la conclusione e le conseguenze per il ritardo.

Con riferimento in particolare alla durata, merita di essere segnalata la previsione in forza della quale i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, salvo specifiche eccezioni disciplinate dalla legge, devono concludersi per regola generale entro il termine massimo di trenta giorni.

Il responsabile del procedimento

Il capo II della legge 241/90 si occupa del responsabile del procedimento, che è una figura fondamentale e che va individuato per ciascun tipo di procedimento.

Particolarmente rilevante è l'articolo 6 della legge, che individua i compiti assegnati al responsabile del procedimento, che sono, nel dettaglio:

  • quello di valutare le condizioni di ammissibilità di un provvedimento, i requisiti di legittimazione e tutti i presupposti che sono rilevanti per la sua emanazione,
  • quello di accertare d'ufficio i fatti, anche disponendo il compimento degli atti che si rendano a tal fine necessari, e quello di adottare le misure utili per rendere lo svolgimento dell'istruttoria adeguato e sollecito,
  • quello di proporre l'indizione o, avendone la competenza, di indire le conferenze di servizi,
  • quello di curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni,
  • quello di adottare il provvedimento finale, se ne è competente, o quello di trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione.

Legge 241/90: partecipazione al procedimento

Il capo III della legge 241/90 detta la disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo da parte del soggetto interessato.

Infatti, la PA deve dare comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, nonché a coloro che per legge sono tenuti a intervenirvi.

Inoltre, va rilevato che qualunque soggetto che sia portatore di interessi pubblici o privati o che sia portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ha facoltà di intervento nel procedimento se da esso possa derivargli un pregiudizio.

Legge 241/90: la semplificazione

Particolare rilevanza è attribuita dalla legge 241/90 alla semplificazione dell'azione amministrativa, che è perseguita con una disciplina puntuale e dettagliata, che, tra le altre cose, istituisce la possibilità di indire una conferenza di servizi istruttoria quando sia necessario esaminare gli interessi pubblici coinvolti in uno o più procedimenti, dà alle amministrazioni il compito di predisporre tutte le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazioni di atti e documenti, disciplina la Scia - segnalazione certificata di inizio attività.

Silenzio assenso

Sempre in materia di semplificazione, particolarmente interessante è anche la disciplina del silenzio assenzo, in virtù della quale "nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide".

Legge 241/90: il provvedimento amministrativo

Il capo IV-bis è invece dedicato al provvedimento amministrativo e, in particolare, ai casi di efficacia e invalidità.

Meritano in particolare di essere segnalate le disposizioni sull'esecutività, la nullità e l'annullabilità del provvedimento.

Esecutività del provvedimento

Con riferimento al primo aspetto, la legge 241/90 prevede che la PA ha la facoltà di imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei suoi confronti.

Nel dettaglio, nel provvedimento costitutivo di tali obblighi sono indicati il termine e le modalità di esecuzione. Se non sono rispettati, la pubblica amministrazione può provvedere all'esecuzione coattiva, nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge e previa diffida.

Nullità del provvedimento

In materia di nullità, l'articolo 21-septies sancisce che essa si verifica quando il provvedimento:

  • manca degli elementi essenziali,
  • è viziato da difetto assoluto di attribuzione,
  • è stato adottato in violazione o elusione del giudicato,
  • negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Annullabilità del provvedimento

Il provvedimento è invece annullabile se:

  • è stato adottato in violazione di legge,
  • è viziato da eccesso di potere,
  • è viziato da incompetenza.

La legge specifica tuttavia che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti se per la sua natura vincolata è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere differente.

Accesso agli atti

Infine, il capo V della legge 241/90 detta la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, che è quella che la rende nota ai più.

Qui sono infatti contenute le norme che regolamentano il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi e che stabiliscono quali sono i suoi confini e quale procedura va rispettata per poterlo garantire adeguatamente.

Alla base di tale disciplina vi è l'enunciazione in virtù della quale "L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza".

Il testo della legge 241/90

Per consultare il provvedimento vai alla sezione normativa, o scarica il testo della legge n. 241/90 in pdf


Avv. Valeria Zeppilli

Avv. Valeria Zeppilli

Avvocato e dottore di ricerca in Scienze giuridiche, dal 2015 fa parte della redazione di Studio Cataldi – Il diritto quotidiano. Collabora con la cattedra di diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto delle relazioni industriali dell'Università “G. D'Annunzio” di Chieti – Pescara.


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