"Il ricorso del coniuge, il quale lamenti il comportamento dell'altro in violazione dell'obbligo di fedeltà, alle prestazioni di privati investigatori così da acquisire la prova di tale comportamento, non è riconducibile, dal punto di vista della causalità efficiente, al fatto della relazione extraconiugale". E' quanto hanno affermato i giudici della Suprema Corte (Sent. n. 8512/2006) precisando che, pertanto, "non sono ripetibili, nei confronti dell'autore dell'illecito, per mancanza del necessario rapporto di causalità, le spese sopportate per siffatte investigazioni".
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mancata conoscenza del processo e "non doversi procedere"
- Analisi del programma di Futuro Nazionale
- Il caso Malagò tra difetto originario di candidabilità e limiti del potere di commissariamento
- L'azienda può togliere i buoni pasto? Uso aziendale, contratto e limiti alla revoca
- Insieme contro la violenza

