Secondo il Tar di Palermo l'istanza di accesso generalizzato dovrà comunque rispondere al soddisfacimento di un interesse che presenti valenza pubblica

di Lucia Izzo - In caso di accesso generalizzato agli atti amministrativi, la legge non richiede di esplicitare a una motivazione: tuttavia, deve ritenersi che la richiesta debba comunque rispondere al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica, mentre saranno precluse istanze di accesso meramente strumentali, egoistiche o emulative.

Lo ha chiarito il TAR Sicilia nella sentenza n. 2020/2018 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso del Centro Studi e Ricerche contro un provvedimento del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale che aveva autorizzato un accesso agli atti generalizzato.

L'accesso generalizzato agli atti amministrativi

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Nel caso di specie, evidenzia il T.A.R., essendo stato richiesto un accesso generalizzato agli atti, appare irrilevante, ai fini della legittimità dell'atto impugnato, la mancata connessione con un procedimento in corso, la mancata esplicazione dell'interesse sotteso alla richiesta e comunque la mancanza di una idonea motivazione.


L'accesso generalizzato, rammentano i giudici, è specificatamente finalizzato ad assicurare forme diffuse di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, avendi la richiesta ad oggetto i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'amministrazione regionale nei confronti della ricorrente.


La sentenza, inoltre, ricorda come il diritto a conoscere dei cittadini debba essere assicurato dall'Amministrazione e non possa essere lasciato alla decisione del controinteressato. Questi, nell'ambito della partecipazione procedimentale allo stesso riservata, potrà far emergere esigenze di tutela che ben possono orientare e rendere edotta l'autorità decidente sulle ragioni della invocata riservatezza nell'assumere la determinazione, che spetta comunque sempre e solo alla P.A.

L'accesso generalizzato non può rispondere a un interesse egoistico

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Tuttavia, rileva il Tribunale Amministrativo, sebbene la legge non richieda l'esplicitazione della motivazione nel caso di accesso generalizzato agli atti amministrativi, la stessa deve rispondere al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica e non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico o peggio emulativo che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di compromettere le stesse istanze alla base dell'introduzione dell'istituto (T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 02-07-2018, n. 7326).


Ne consegue che devono intendersi precluse istanze di accesso meramente strumentali, egoistiche o, peggio, emulative, in quanto si risolvono nell'abuso di uno strumento concepito per favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico e non invece per ostacolare l'attività amministrativa o, addirittura, per arricchire il solo patrimonio di conoscenze del richiedente.

Il richiamo al Gdpr

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Nel caso di specie T.A.R. ritiene doveroso richiamare anche le Linee Guida dell'A.n.a.c. n. 1309/2016, contenenti indicazioni operative per i soggetti destinatari di richieste di accesso generalizzato, nonché, le previsioni del Gdpr, il nuovo Codice Europeo per la Privacy.


Si rammenta che la regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni e le eccezioni previste dall'art. 5 bis el d.lgs. n. 33/2013 sono state classificate in assolute e in relative, al ricorrere delle quali le amministrazioni devono o possono rifiutare l'accesso.


Il "General Data Protection Regulation", entrato in vigore il 24 maggio 2016 e diventato direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018, non disciplina in alcun modo il trattamento dei dati che riguardano la persona giuridica (salvo poche eccezioni), atteso che dalla definizione di "dato personale" e di "interessato" rimane escluso qualsiasi riferimento a persone giuridiche, enti o associazioni.


Da ciò consegue che la limitazione di cui all'art. 5, comma 2, lett a) del d.lgs. n. 33 del 2013, laddove prevede che l'accesso generalizzato deve essere rifiutato laddove possa recare un pregiudizio concreto "alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia", non potrà essere legittimamente invocata laddove si tratti della richiesta di informazioni riguardanti non una persona fisica, ma una persona giuridica.

TAR Sicilia, n. 2020/2018

Foto: 123rf.com
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