Interessante ordinanza del tribunale di Chieti sulla sospensione dell'esecuzione per estinzione dei crediti

Avv. Barbara Pirelli - Arriva dal tribunale di Chieti un'interessante ordinanza sulla sospensione dell'esecuzione per estinzione dei crediti.
Preliminarmente, prima di entrare nel merito della questione, va ricordato che l'art. 624 c.p.c. prevede la sospensione per opposizione all'esecuzione, quindi, nei casi in cui venga proposta opposizione all'esecuzione il giudice, se concorrono gravi motivi, sospende il processo con o senza cauzione.Fatta questa breve premessa, veniamo al recente e interessante provvedimento (segnalato dall'avv. Antonio Petrongolo difensore della parte opponente) emesso dal Tribunale di Chieti, nella persona del dott. Marcello Cozzolino, che ha disposto la sospensione dell'esecuzione per intervenuta prescrizione dei crediti (sotto allegato).
La vicenda
L'avvocato della parte opponente aveva sostenuto l'inefficacia delLa decisione
In considerazione di tutte le eccezioni sollevate da parte opponente il Dott. Cozzolino, sciogliendo una riserva precedentemente assunta, ha sospeso l'esecuzione basandosi su un unico motivo, caratterizzato dalla gravità richiesta dall'art. 624 c.p.c., e cioè rappresentato dall'intervenuta prescrizione dei crediti.In pratica tutte le cartelle esattoriali poste a fondamento del pignoramento, tranne una, erano state notificate nell'anno 2008, quindi, relative a crediti soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. Di conseguenza neppure la notifica delle intimazioni di pagamento, avvenuta nei mesi di aprile e giugno 2018, poteva determinare la reviviscenza di crediti prescritti.
Dunque solo per un'unica cartella,notificata in data 28.04.2018, è stato disposto il prosieguo dell'esecuzione forzata mentre per tutte le altre cartelle esattoriali, poste a fondamento dell'atto di pignoramento, è stata sospesa l'esecuzione.