Si tratta di un'irregolarità che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta e che è sanata dal successivo deposito dell'originale

di Valeria Zeppilli - Chi fa opposizione a decreto ingiuntivo e si limita a depositare nei termini la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente la copia dell'atto di citazione (cd. velina) ma non l'originale, commette una mera irregolarità sanabile.

L'ordinanza numero 28411/2018 della Corte di cassazione (qui sotto allegata) si è soffermata sull'argomento affermando che si tratta, infatti, di una circostanza che non arreca alcuna lesione ai diritti sostanziali del convenuto e può essere sanata con il deposito successivo dell'originale.

Nullità

L'orientamento è coerente con quanto già affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, sia a sezioni semplici che a sezioni unite, con la precisazione che in tali ipotesi ci si trova di fronte a una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'articolo 165 del codice di procedura civile, sanabile con il successivo deposito dell'originale e salva la possibilità di chiedere la remissione in termini per regolarizzare la costituzione nulla.

Opposizione a D.I.

L'applicabilità del principio ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo

è stata espressamente decretata dalla Corte, che ha affermato che la giurisprudenza citata in proposito è dettata per i giudizi di primo grado e di appello a contraddittorio non differito ma può essere estesa anche alla procedura di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale, quindi, "la costituzione in giudizio dell'opponente mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione (cd. velina) anziché, come previsto dall'art. 165 c.p.c., l'originale di essa, non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta ed, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell'opposizione, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo".

La posizione della Consulta

Sulla questione si è del resto soffermata anche la Corte costituzionale che in più occasioni, riportate anche dalla Cassazione, ha affrontato la questione dell'impossibilità dell'iscrizione a ruolo tempestiva dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per mancata tempestiva restituzione dell'originale di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario.

Con la pronuncia numero 107/2004, ad esempio, la Consulta ha affermato che le norme che regolano l'opposizione a decreto ingiuntivo devono essere lette secondo un'interpretazione conforme a Costituzione, che legittima l'iscrizione a ruolo mediante velina prima di essere a conoscenza del perfezionamento della notifica per il destinatario.

Corte di cassazione testo ordinanza numero 28411/2018
Valeria Zeppilli

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