Per la Corte d'appello di Bari l'unica conseguenza di una notifica avvenuta in ritardo rispetto al limite delle 21 è che il termine a difesa per il destinatario decorre solo dal giorno successivo

di Valeria Zeppilli - Quella della tempestività delle notifiche via p.e.c. eseguite dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile è una problematica ben lungi dall'essere risolta, ma sulla quale ancora oggi gli interpreti e i giudici non riescono a trovare un punto di incontro stabile.

La conferma arriva dalla Corte d'appello di Bari, che ha affrontato la questione con la sentenza numero 1264/2018 qui sotto allegata.

Il limite delle ore 21

Per i giudici pugliesi, in particolare, il limite delle ore 21 fissato dalla legge deve essere inteso esclusivamente come finalizzato a "fare operare la fictio del perfezionamento della notifica - per il destinatario - al giorno seguente e non certamente per sancire il limite orario di validità della notifica da parte del mittente". Sarebbe infatti irragionevole limitare nel tempo, sino alle nove di sera, gli effetti giuridici dell'attività di chi compie una notifica telematica solo per tutelare il diritto al riposo del destinatario e, quindi, a una difesa oggettiva. Il codice di rito, del resto, "contempera gli interessi di notificante e destinatario semplicemente scindendo gli effetti dell'attività di chi spedisce e di chi riceve".

Le potenzialità della tecnologia

Solo in tal modo, prosegue la Corte d'appello, è possibile dare una lettura adeguata della normativa, rendendola così coerente con la potenzialità della tecnologia e, al tempo stesso, rispettosa del diritto di difesa e della coerenza giuridica.

La vicenda

Nel caso di specie, la notifica dell'impugnazione era avvenuta oltre le ore 21 dell'ultimo giorno utile.

Per i giudici, la stessa deve ritenersi comunque tempestiva in quanto avvenuta prima delle ore 24; la spedizione dopo le ore 21 ha determinato solo il perfezionamento della notifica, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Ciò vuol dire che l'unica conseguenza di una notifica avvenuta in ritardo rispetto al limite delle 21 è che il decorso del termine a difesa per il destinatario ha origine solo il giorno successivo.


Leggi anche: "Processo civile: la Cassazione torna sulle notifiche dopo le 21"

Corte d’appello di Bari testo sentenza numero 1264/2018
Valeria Zeppilli

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