La Cassazione ricorda che la cartella di pagamento deve riportare in chiaro i criteri di determinazione degli interessi dovuti

di Annamaria Villafrate - La recente ordinanza n. 17765/2018 della Cassazione (sotto allegata) respinge il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Nel momento in cui essa notifica una cartella al contribuente non può omettere di motivare il pagamento di quanto richiesto, non indicando i criteri adottati per il calcolo degli interessi dovuti.

La vicenda processuale

L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR Puglia, sezione di Lecce, che rileva la mancata indicazione nella cartella di pagamento per IRPER e altro, dei criteri applicati per il calcolo degli interessi maturati. L'Agenzia ritiene che detta sentenza violi l'art. 3 della legge n. 241/90, l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, gli artt. 15, 20 e 25 del DPR n. 602/73 e ricorre quindi in Cassazione.

I criteri di calcolo degli interessi devono essere esposti in cartella

Gli Ermellini nell'ordinanza n. 17765/2018 respingono il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, perché infondato. Non è condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui non sarebbe necessaria nella cartella l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi perché contemplate dalla legge e perché conoscibili poiché determinate con provvedimento generale. Secondo la Corte infatti il contribuente deve avere la possibilità di controllare la correttezza del calcolo degli interessi applicati, senza essere costretto a effettuare la ricostruzione giuridica del metodo che l'ufficio ha applicato.

Come ribadito dalla Corte: "In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata, non rilevando che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, tanto più che alle cartelle di pagamento notificate dopo l'entrata in vigore della L n. 212 del 2002 deve allegarsi la sentenza".

Cassazione ordinanza n. 17765-2018

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