La Cassazione si è pronunciata sulla determinazione dei compensi legali nelle cause di successione alle quali si applica il vecchio d.m. n. 127/2004

di Valeria Zeppilli - La Corte di cassazione, con l'ordinanza numero 21495/2018 qui sotto allegata, ha colto l'occasione di una causa avente ad oggetto una successione ereditaria per ricordare quali sono i criteri che il giudice di merito deve applicare nel liquidare il compenso dell'avvocato che ha prestato il proprio patrocinio in un tal genere di controversia.

Il valore della causa

I giudici della seconda sezione hanno in particolare posto in evidenza che il valore della causa di divisione ereditaria coincide non con la massa attiva ma con la quota in contestazione.

Al caso di specie si applicavano ancora, ratione temporis, le tariffe forensi e, quindi, il decreto ministeriale numero 127/2004, che è stato la base di partenza per la conclusione alla quale è approdata la Corte.

In particolare, il riferimento è andato all'articolo 6 del decreto che derogava al rinvio al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente. La deroga, nel dettaglio, prevedeva che in materia di giudizi divisori il valore è determinato in relazione alla quota o ai supplementi di quota in contestazione.

Le cause di riduzione

Per la Cassazione tale norma può essere applicata in via analogica alla liquidazione degli onorari dovuti per l'azione di riduzione, posto che le cause aventi ad oggetto la riduzione per lesione di legittima possono essere assimilate a quelle di divisione ai fini della competenza per valore della domanda. Entrambe le cause, infatti, chiedono l'accertamento della consistenza dell'intero asse ereditario.

Domanda riconvenzionale

Se infine è proposta domanda riconvenzionale, il valore della causa non si cumula con la domanda principale ma può comportare l'applicazione di uno scaglione superiore se il valore cumulato lo giustifica. Infatti, la riconvenzionale amplia il "thema decidendum" e impone all'avvocato una maggiore attività difensiva.

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Corte di cassazione testo ordinanza numero 21495/2018
Valeria Zeppilli

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