Nel valutare la tenuità del reato di rapina si devono considerare sia l'entità della somma sottratta che i danni morali riportati dalla vittima

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 38982/2018 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce che, nel valutare se al reato di rapina si possa applicare l'attenuante della tenuità, è necessario considerare l'entità del danno economico e morale arrecati alla vittima. Nel caso di specie, in particolare, non rileva il valore di soli 100,00 euro della somma sottratta. Nella borsa infatti erano presenti anche i documenti della vittima e la stessa, a causa di una forte spinta del rapinatore, è rovinata a terra.

La vicenda processuale

La Corte d'appello conferma la pronuncia di condanna del Tribunale di Milano emessa nei confronti di un soggetto, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 628 cod. pen., ossia concorso in rapina aggravata commessa ai danni di una donna, a cui strappava la borsa, contenente denaro e documenti, con tale violenza da provocarne la caduta a terra.

Avverso la sentenza della Corte milanese propone ricorso l'imputato che, tra i vari motivi deduce "Violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità. La Corte non avrebbe tenuto conto che la somma sottratta era di soli 100 euro e che le lesioni subite dalla persona offesa sarebbero lievissime."

La valutazione della tenuità deve comprendere l'entità del danno materiale e morale

La Corte di Cassazione, con sentenza

n. 38982/2018 ritiene adeguato e corretto il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche della pronuncia del giudice d'appello. Per quanto riguarda, in particolare, il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., la Corte ribadisce che "La valutazione circa la speciale tenuità del fatto nel reato di rapina, infatti, deve essere complessiva sia quanto al danno materiale (la sottrazione ad esempio dei documenti denota già di per sé che il danno non è irrisorio) e morale. L'avere utilizzato una violenza fisica consistita in una forte spinta che ha determinato la caduta della vittima, poi, a prescindere dal grado effettivo delle lesioni, costituisce elemento significativo che il giudice di merito deve tenere in considerazione (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015: "ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.)" Secondo la Corte quindi, solo se la valutazione complessiva del pregiudizio inteso dal punto di vista economico e morale nei confronti della vittima è tenue, in base al libero apprezzamento del giudice di merito, può concedersi la relativa attenuante.

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Cassazione sentenza n. 38982-2018

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