di Lucia Izzo - La notificazione diretta della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione, attraverso l'invio di una raccomanda con avviso di ricevimento, deve ritenersi legittima in quanto non lede i diritti di difesa del contribuente.
Lo ha chiarito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 175/2018 (qui sotto allegata) respingendo le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevate dalla CTR Lombardia.
La questione di legittimità costituzionale
Secondo la Commissione, la norma citata avrebbe violato i principi costituzionali di uguaglianza, del diritto alla difesa e del canone del giusto processo "nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento" nonché "nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art. 7 legge n. 890/82".
La CTR rimettente sottolinea la "assoluta anomalia" dell'avere il legislatore abilitato un soggetto di diritto privato, ovvero l'agente della riscossione (nella specie Equitalia Nord spa), a esercitare una funzione eminentemente pubblicistica, qual è quella dell'esercizio delle funzioni di notificazione diretta delle cartelle di pagamento, tipici atti di natura tributaria.
La mancanza di alcun intermediario nella notificazione comporterebbe, secondo la CTR, "seri pregiudizi" all'esercizio del diritto di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) e alla regola di parità delle armi congiuntamente al canone del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.) e ridonderebbe in un "anacronistico" e "ingiustificabile privilegio" (art. 3, primo comma, Cost.).
Legittima la notifica diretta della cartella da parte dell'agente della riscossione
Tuttavia, la Consulta rammenta che la disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l'agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art. 26, primo comma, delle cartelle di pagamento, come per anni ha fatto l'esattore, trova, ancor più che in passato, giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività del primo.
L'agente della riscossione, secondo l'espressa previsione dell'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall'amministrazione finanziaria e, per conto di quest'ultima, procede per legge alla riscossione coattiva. Per i giudici si tratta di un organo indiretto dell'amministrazione finanziaria, cui è delegato l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.
Dunque, la particolare funzione che svolge l'agente per la riscossione in questo contesto, finalizzata al raggiungimento di questo scopo, giustifica un regime differenziato, ovvero la speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione "diretta" delle cartelle di pagamento.
Cartelle di pagamento: la notifica diretta non lede il diritto di difesa del destinatario
Parimenti non fondate, secondo la Consulta, sono le censure che riguardano la denunciata diminuzione di garanzie per il soggetto notificatario quando l'agente per la riscossione procede alla notifica "diretta" delle cartelle di pagamento, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario (o di altro soggetto abilitato) e nel rispetto delle prescrizioni del codice postale, piuttosto che alla notifica ordinaria a mezzo del servizio postale.
Secondo i giudici, la notificazione diretta, con consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo, soddisfa il requisito della "effettiva possibilità di conoscenza" dell'atto poiché rispetta il diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti.
Laddove il destinatario della notifica "diretta" della cartella di pagamento, pur essendo integrata un'ipotesi di conoscenza legale in ragione del rispetto delle formalità, assuma di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile, viene comunque rimesso al prudente apprezzamento del giudice della controversia valutare ogni comprovato elemento presuntivo (art. 2729 c.c.) offerto dal destinatario stesso al fine di accogliere o meno la richiesta di rimessione in termini.
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