La responsabilità aggravata alla luce della recente ordinanza della Cassazione n. 15209/2018

di Carlo Casini - In via preliminare, è necessario analizzare l'istituto della "responsabilità aggravata" così come tipizzato nell'art. 96 c.p.c.

Secondo la disposizione codicistica: "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente .

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

La norma risente dell'esigenza del necessario contemperamento che deve esserci tra i principi del libero accesso alla giustizia e il principio del giusto processo.

La disciplina dell'art. 96 c.p.c.

L'art.96 c.p.c. è stato ideato dal legislatore per salvaguardare il processo da ogni suo abuso e deve necessariamente essere accostato al principio di auto-responsabilità delle parti e alla professionalità dell'avvocato che anche per doveri di lealtà e probità [ art.88 c.p.c.] dovrebbe sconsigliare vivamente -rectius impedire- al suo assistito di intraprendere azioni temerarie o resistere in giudizio a fini meramente oppositivi/dilatori.

La natura della sanzione del suddetto articolo che il giudice commina quando ne ravvisa gli estremi di legge è meramente punitiva, negli USA e nei paesi di common law, dalla cui esperienza provengono, sono chiamati punitive (o exemplary) damages.

Il contributo interpretativo della Corte di Cassazione

La Cassazione a Sezioni Unite nella pronuncia n° 16601 del 2017 ha già affermato che non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei risarcimenti c.d. punitivi, ammettendone pacificamente la loro esistenza e il loro impiego a scopo dissuasivo.

Sempre la summenzionata pronuncia offre i criteri per rilevare la responsabilità aggravata, che non si incentra su una analisi di tipo soggettivo, improntata su dolo o colpa grave, ma bensì richiede la presenza di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo (sia in fase di azione che di mera resistenza come espressamente previsto dall'articolo) e nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile aspettativa nel procedimento.

Pertanto il primo filtro deve essere operato dalle parti (come detto, in virtù del principio di auto-responsabilità) e dall'avvocato che le assiste, il quale deve tanto filtrare la sua posizione tanto quella delle altri parti in causa per rilevare una eventuale responsabilità aggravata nella parte che difende o nelle altre parti.

Il dovere dell'avvocato

E' quest'ultimo punto relativo all'onere/dovere dell'avvocato di evitare causa "temerarie" ad aver suscitato un leggero clamore nel ceto forense, a detta di alcuni, questo sarebbe un "ennesimo" aggravio ai doveri e alle responsabilità del difensore, opinione superabile a parere di chi scrive, dalla elevata professionalità che richiede l'esercizio della professione forense, una professione che necessita di un continuo aggiornamento professionale e perciò a cui si può a buona ragione chiedere uno sforzo valutativo a cui la preparazione e l'esperienza quotidiana possono nella maggior parte dei casi agevolmente soprassedere.

In tal caso il professionista sarà chiamato a contemperare gli interessi della parte assistita con quelli del sistema giudiziario (e perciò della collettività) in quanto l'interesse individuale è recessivo rispetto all'interesse collettivo.

Per quanto concerne ai profili di responsabilità del professionista, è a parere di chi scrive doveroso che l'avvocato risponda dei danni cagionati per omesso filtro valutativo di una azione o resistenza in giudizio poi rilevatasi come "temeraria".

La responsabilità che viene a configurarsi verso il proprio assistito non nasce certo dal contributo interpretativo della Suprema Corte ma bensì dall'art. 88 c.p.c. che pone in capo alle parti e ai loro difensori un dovere di lealtà e probità, che in caso di comportamento processuale in contrasto con l'art. 96 c.p.c. può pacificamente ritenersi violato.

Questo perchè chi lavora con il processo, non può che essere sanzionato qualora ne abusi e nessun richiamo in capo alle parti può giustificare una loro piena e diretta responsabilità, naturalmente, questo vale per le situazioni oggettivamente rimproverabili dato che la realtà pratica rivela delle situazioni limite in cui non è oggettivamente semplice e pacifico rilevare una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

In tal caso, bisognerà chiamare in causa il principio generale del buon senso, corollario necessario e imprescendibile per una corretta e concreta applicazione della legge.

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