I centri sociali sono ammessi dal nostro ordinamento se rispettano quanto sancito sul diritto di associazione e di riunione e non hanno finalità illecite. Guida ai centri sociali in Italia, alle loro attività e a cosa può essere considerato illecito

di Annamaria Villafrate - I centri sociali sono una realtà italiana presente ormai da decenni. Dal momento in cui nascono all'interno di luoghi messi a disposizione dalle istituzioni pubbliche o da soggetti privati possono definirsi leciti se perseguono finalità puramente ricreative e socio culturali. Il discorso cambia se i centri sociali nascono dall'occupazione abusiva di un edificio altrui o se perseguono finalità sovversive di natura politico militare ricorrendo allo strumento della violenza. Per essere legali infatti i centri sociali devono attenersi a quanto sancito dagli articoli 17 e 18 della Costituzione sul diritto di associazione e riunione. Come ha precisato la Cassazione in una sentenza dello scorso anno infatti, a suo giudizio lo scontro violento tra appartenenti a centri sociali ideologicamente opposti non può considerarsi un "futile motivo".

Detto questo, a parte casi estremi e fortunatamente isolati, i centri sociali in Italia rappresentano una galassia diffusa, variegata e dinamica da moltissimi anni nel nostro Paese.

Indice:

Centri sociali: cosa sono

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In Italia ci sono i CSA (centri sociali autogestiti) e i CSOA (centri sociali occupati autogestiti). Il primo tipo è legale quando svolge la propria attività in uno spazio reso disponibile da un ente pubblico o da un privato. Il secondo invece, come si può intuire dal termine, è un centro che nasce "illegale" dal momento che sorge all'interno di un edificio pubblico o privato occupato abusivamente. Nati per fare "cultura e garantire luoghi di aggregazione giovanile in città che ne sono prive, i centri sociali possono anche fare capo a organizzazioni politiche, enti o partiti e svolgere un'attività di natura politica.

La realtà dei centri sociali italiani è vasta. Tra quelli storici si segnalano il Leoncavallo a Milano e Corto Circuito a Roma.

Centri sociali: diritto di associazione

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I centri sociali sono una delle espressioni più tipiche del diritto di associazione previsto dall'art. 18 della Costituzione, secondo il quale: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare."

Dalla lettura della norma emerge che:

  • chi desidera associarsi può farlo senza che sia necessario attenersi a una procedura particolare (a eccezione di quella prevista dal codice civile per l'attribuzione della personalità giuridica);
  • chi si associa non deve avere come obiettivo quello di commettere finalità illecite. Il codice penale, infatti, all'art 416 punisce chi promuove, costituisce o partecipa ad associazioni allo scopo di commettere reati.

Detto questo è chiaro che i centri sociali, nel momento in cui nascono per perseguire finalità pacifiche, siano esse culturali, musicali, ricreative o sportive sono perfettamente leciti.

Centri sociali: diritto di riunione

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Alle attività routinarie, le associazioni come i centri sociali affiancano spesso anche quella relativa all'organizzazione di cortei, riunioni e occasioni d'incontro per manifestare le loro idee o contestare particolari iniziative politiche e legislative. Anche in questo caso se la riunione si svolge nel rispetto della legge, i centri sociali sono da considerarsi perfettamente leciti. Sempre a livello costituzionale infatti l'art. 17 riconosce il diritto di riunione. In particolare questa disposizione prevede che "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica."

Dal dato letterale della norma emerge quindi che:

  • il diritto di riunione può esercitarsi senza armi e in modo pacifico;
  • le riunioni in luogo aperto al pubblico non richiedono alcuna autorizzazione preventiva;
  • mentre quelle organizzate in un luogo pubblico, è necessario dare un preavviso di tre giorni alla questura territorialmente competente che ha il potere di vietarle per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica.

Ne consegue quindi che se i centri sociali organizzano assembramenti o manifestazioni per esprimere il proprio dissenso o la propria solidarietà queste riunioni, se avvengono nel rispetto di quanto sancito dalla Costituzione e dalle leggi speciali in materia, sono da considerarsi assolutamente legittime.

Centri sociali e illeciti

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Come anticipato, al volto legale e pacifico dei centri sociali può accompagnarsi anche quello rissoso e violento, di cui parlano le cronache. Perfino la Cassazione ha dovuto affrontare all'inizio del 2018 il tema spinoso degli scontri tra ideologie politiche opposte in un procedimento penale intrapreso nei confronti degli appartenenti di un centro sociale di estrema sinistra che durante un alterco con Casa Pound, centro sociale di estrema destra, hanno malmenato brutalmente gli esponenti avversari per ragioni "legate alla loro militanza in gruppi ideologizzati da sempre in contrasto tra loro".

Nella sentenza n. 25526/2017 la Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado, ha sollevato il dubbio sulla futilità dei motivi che spingono due centri sociali ideologicamente opposti a scontrarsi fisicamente: "La motivazione (della sentenza impugnata), dopo aver puntualizzato che le ragioni politiche ed ideologiche perseguite da tali gruppi, di regola, non potevano essere considerate in sé come motivi futili, ha specificatamente evidenziato che le vittime del pestaggio non avevano cercato lo scontro e si erano allontanate ma erano state individuate, inseguite ed aggredite dagli imputati per il solo fatto di appartenere al gruppo Casa Pound (…) il percorso argomentativo sviluppato dai Giudici del merito si è limitato a sottolineare l'estrema banalità del movente che aveva spinto gli imputati ad un'azione definita grave e vile, valutata come espressione di inciviltà e di ignobili sentimenti ed ha, quindi, giudicato integrata l'aggravate dei futili motivi ma senza aver individuato una ragione all'aggressione alternativa rispetto a quella, emergente dallo stesso testo della sentenza, della militanza degli imputati e delle persone offese nelle due formazioni socio-politiche contrapposte".


Foto: https://leoncavallo.org/
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