Titoli e denaro contante sono concetti equivalenti in materia doganale. Vediamo come funziona l'esportazione di titoli in Svizzera
Avv. Francesco Pandolfi - In caso di esportazione di titoli in Svizzera, equivalenti a denaro contante, la norma di settore impone una specifica dichiarazione. Se questo obbligatorio adempimento manca, chi fa l'operazione si espone al controllo e ad una sanzione ad opera dell'amministrazione finanziaria: in pratica, il Mef (Ministero dell'Economia e delle Finanze), compiuta l'istruttoria del caso, arriva a ingiungere il pagamento di una sanzione amministrativa per aver omesso di redigere la dichiarazione predetta.

E' bene dire che vengono applicate queste norme in quanto il Legislatore ha di mira la componente fiscale insieme all'antiriciclaggio e ai movimenti transfrontalieri di denaro.

Ricevuta l'ingiunzione, da qui parte poi eventualmente il ricorso in opposizione proposto dalla persona interessata.

Di seguito ci focalizziamo sul "cosa fare" e, in particolare, su due soli aspetti rilevanti per questo tipo di giudizio: l'elemento soggettivo dell'illecito e la mancata comprensione della lingua.

Il ricorso: l'elemento soggettivo dell'illecito

Immaginiamo una situazione di questo tipo: nell'attraversare la dogana per recarsi in Svizzera, l'interessato porta una valigia contenente titoli rientranti nella definizione di denaro contante (D.Lgs. n. 195/2008 art. 1) e non fa la dichiarazione prescritta.

Contestatagli quindi dall'Autorità questa circostanza, opta per il ricorso.

Qui, con un passo indietro, bisogna fare attenzione a ciò che si è dichiarato ai Militari nella fase antecedente.

Infatti, nel caso in cui quella persona avesse dichiarato "nulla" a seguito dell'espressa domanda rivolta dell'autorità in ordine ad eventuali circostanze (da dichiarare) in sede di accertamento preliminare, ebbene è preferibile non inserire questo argomento nel ricorso, dal momento che l'atteggiamento potrebbe denotare per i Magistrati una condotta negligente o addirittura in mala fede dell'interessato, rilevante ai fini della commissione dell'illecito.

Del resto è quello che è realmente accaduto in un caso trattato dalla Sezione 2 Civile della Cassazione, con la sentenza n. 10369 del 30 aprile 2018 (la fattispecie è relativa ad attraversamento della Dogana di Ponte Chiasso per recarsi in Svizzera).

Il ricorso: la mancata comprensione della lingua italiana

Anche su questo fronte è consigliabile prestare attenzione a ciò che si dichiara e al momento in cui lo si dichiara.

Stando infatti alle preziose indicazioni fornite dalla Cassazione, della mancata conoscenza della lingua italiana l'Autorità va informata subito, al momento della contestazione e della successiva verbalizzazione da parte dei verbalizzanti, non in fase di ricorso.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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