Per gli Ermellini deve essere retribuito anche il tempo necessario per indossare la divisa aziendale se diretto del datore e non lasciato alla facoltà del dipendente

di Lucia Izzo - Il c.d. "tempo tuta", ovverosia il tempo necessario per indossare la divisa aziendale, va retribuito, in quanto rientra nel lavoro effettivo, ove sia eterodiretto dal datore di lavoro che ne disciplina tempo e luogo di esecuzione.

Diverso il caso in cui, invece, al dipendente sia data facoltà di scegliere quando e dove cambiarsi (anche a casa propria, prima di recarsi al lavoro) in quanto tale operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa e, in quanto tale, non dovrà essere retribuita; diversamente, se tale operazione è diretta dal datore di lavoro che ne determina il luogo e il tempo di esecuzione, rientra nell'ambito del lavoro effettivo e, quindi, va retribuita.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 7738/2018 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di una società condannata a pagare ad alcune delle sue lavoratrici delle differenze retributive.

La vicenda

In particolare, la Corte d'Appello aveva ritenuto che il tempo utilizzato dalle lavoratrici, addette al servizio mensa gestito dalla società presso vari enti, per indossare e dismettere la divisa, rientrasse nel normale orario di lavoro e andava pertanto remunerato con le maggiorazioni di legge.


Ciò in quanto l'attività preparatoria concernente la vestizione, ove eseguita secondo pregnanti disposizioni del datore di lavoro circa il tempo e il luogo dell'esecuzione, assumeva i connotati di attività eterodiretta.


Situazione che, per i giudici, si ravvisava nel caso concreto avendo il datore di lavoro prescritto di indossare gli abiti da lavoro prima dell'inizio del turno, anche se per ragioni di igiene, in conformità alle normative di settore.


In Cassazione, la società sottolinea come il contratto collettivo turismo e pubblici esercizi, pacificamente applicabile, non contenesse indicazioni concernenti gli indumenti ordinari mentre, invece, era le legge (d.P.R. n. 327/1980) a imporre, per ragioni di igiene pubblica, che la vestizione dovesse avvenire in luoghi immediatamente prospicienti gli ambienti dove sarebbero state trattate le derrate destinate ad uso alimentare.


Anche l'obbligo di indossare grembiule e cappellino, spiega la difesa, avrebbe avuto lo scopo di soddisfare le stesse ragioni di igiene pubblica, e non dunque un interesse datoriale. Infine, con riferimento al caso di specie, la datrice ha particolare osservato che, rientrando nella discrezionalità del lavoratore il calcolo dei tempi necessari alla vestizione, tale tempo non andava retribuito.

Cassazione: tempo tuta retribuito se eterodiretto dal datore di lavoro

Tuttavia, per gli Ermellini il ricorso si rivela infondato posto che, nel caso di specie, il giudice d'appello ha ritenuto che l'attività di vestizione, preparatoria della prestazione, doveva considerarsi eterodiretta in quanto prescritta dal datore di lavoro sia pure per ragioni di igiene, in conformità alle normative di settore, evidenziando come l'ingerenza datoriale risultasse confermata dai rilievi a riguardo formulati dalla società nei confronti di altri dipendenti. Circostanze che il ricorso non ha fatto vacillare.


Come rimarcato dalla giurisprudenza, infatti, nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro (direttiva n. 2003/88/CE), il tempo necessario a indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro.

Ancora, precisa ulteriormente la Corte, "l'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione".

Possono, dunque, determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere e anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro.

Nel caso di specie, l'attività di vestizione risultava assoggettata alle prescrizioni datoriali, in ordine al luogo e alle modalità, ed era strettamente funzionale all'espletamento della prestazione lavorativa in conformità delle previsioni di legge in tema di igiene pubblica.

Pertanto, la decisione impugnata risulta conforme al consolidato indirizzo della Cassazione in tema di cd. "tempo tuta" secondo il quale, ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica.

In particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito.

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Cassazione sentenza n. 7738/2018

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