In tal caso essa si considera perfezionata alle 7 del giorno successivo e per la Cassazione non vi è alcuna violazione del diritto di difesa del notificante

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 7079/2018 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha ribadito che la notifica via p.e.c. richiesta, con la ricevuta di accettazione, dopo le ore 21 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione, non può dirsi tempestiva.

In particolare i giudici, con la pronuncia in commento, si sono confrontati con l'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 16-septies del d.l. n. 179/2012 (dal quale si desume il predetto limite temporale) affermando che una simile soluzione legislativa, che è volta a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica, "non è tale da sconfinare in una violazione del diritto di difesa del notificante". Quest'ultimo soggetto, infatti, si trova nella medesima posizione di chi procede alla notifica con il metodo tradizionale o a mezzo posta e che quindi deve rispettare i limiti di orario degli uffici postali.

Diritto di uguaglianza preservato

Si tratta, quindi, di una soluzione che, a detta della Corte di cassazione, non viola il principio di uguaglianza, in quanto "la possibilità di porre medesimi o analoghi limiti temporali a soggetti che scelgono di adottare tecniche di notifica diverse rientra nello spazio decisionale riservato al legislatore".

In conclusione non esistono più dubbi: la notifica via p.e.c. eseguita dopo le 21 si considera fatta alle ore 7 del giorno successivo, con tutte le conseguenze che ne derivano se il giorno successivo non è più utile per l'impugnazione.

Corte di cassazione testo sentenza numero 7079/2018
Valeria Zeppilli

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